| 1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2- bis. La differenza tra l'importo di 4.500
miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto
il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione,
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi
al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di
ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento
milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun
credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per
quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli
interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli
di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali
crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate
entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle
imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei
soggetti interessati.
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Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi;
il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni
di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai
fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente dalla
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro
del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno
determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la
misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei
titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene
chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile
per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da
quelli di importo meno elevato.".
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