| 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge alle
regioni ed alle province autonome di cui all'articolo 1 sono
assegnate lire 50 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 50
miliardi per l'esercizio 1994, al cui onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19921994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
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1992, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico
accantonamento "Contributi in favore delle comunità
montane".
2. Il riparto delle somme di cui al comma 1 tra le regioni
e le province autonome viene effettuato per il 50 per cento in
rapporto alla superficie classificata montana e per il 50 per
cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio
montano di ciascuna regione e provincia autonoma, risultante
dall'ultimo censimento.
3. Con legge regionale sono stabiliti le modalità ed i
criteri di valutazione e di finanziamento dei progetti
presentati dalle comunità montane.
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