| 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,
relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per
ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione
ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta
richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel
decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.
2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo
degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al
31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna
imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate
entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1^ gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle
dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo
ammontare viene estinto al termine delle operazioni di
liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di
rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si
applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
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1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non
può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della
relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il
decreto del Ministro del tesoro concernente le
caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione
dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 novembre 1994.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato
in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede,
quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario
l994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle
maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute
relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma
2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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