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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17583
DDL3661-0010
Progetto di legge Camera n. 3661 - testo presentato - (DDL11-3661)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C3661. TESTIPDL
...C3661.
...Decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1994. Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3661 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  All'estinzione dei crediti risultanti dalla
  liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
  dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,
  relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
  1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta
  inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per
  ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione
  ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta
  richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel
  decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992.
    2.  Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione
  finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo
  degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al
  31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna
  imposta.  Le relative operazioni di riscontro sono completate
  entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato
  decorre dal 1^ gennaio 1995.  Per i crediti indicati nelle
  dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo
  ammontare viene estinto al termine delle operazioni di
  liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di
  rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si
  applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre
 
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  1973, n. 602.  L'importo massimo dell'emissione dei titoli non
  può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della
  relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il
  decreto del Ministro del tesoro concernente le
  caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione
  dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  entro il 30 novembre 1994.
      3.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato
  in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede,
  quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario
  l994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo
  al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per
  ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle
  maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute
  relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma
  2.
      4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3661 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3661 TOTPAG=0009 TOTDOC=0012 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=026 PAGFIN=0009 RIGFIN=025 UPAG=SI PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=366100 00 FASCIDC=11DDL3661 SORTNAV=0366100 000 00000 ZZDDLC3661 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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