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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17587
DDL3662-0002
Progetto di legge Camera n. 3662 - testo presentato - (DDL11-3662)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3662. TESTIPDL
...C3662.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3662 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Il decretolegge, di cui si
  chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni
  recate dal decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante
  norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune
  plusvalenze, non convertito nei prescritti termini
  costituzionali.  Il provvedimento reca, altresì, nuove
  disposizioni volte a prorogare, relativamente all'anno 1994,
  taluni termini previsti per l'adozione da parte dei comuni di
  deliberazioni in materia di ICI e di ICIAP.
    Con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si provvede a
  prorogare il regime temporaneo di tassazione di talune
  plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
  partecipazioni in società ed enti e dei diritti connessi,
  poiché non è stato possibile procedere, entro il termine del
  30 settembre 1993, al previsto riordino del trattamento
  tributario dei redditi di capitali e dei redditi diversi a
  causa della inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo
  18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.  Dovendosi procedere,
  con autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di
  capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma
  1, lettere  c), c-bis)  e  c-ter),  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è
  ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale disciplina
  della materia fino all'emanazione del predetto provvedimento
  di riordino, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.  Di
  conseguenza, la sospensione della tassazione delle plusvalenze
  derivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei
  mercati regolamentati permane fino al verificarsi delle
  indicate condizioni.
    In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
  criterio di determinazione
  delle plusvalenze tassabili secondo il cosiddetto
  regime forfettario previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
  28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 25 marzo 1991, n. 102, che rappresenta una delle
  modalità in base alle quali può essere applicata l'imposta
  sostitutiva sulle plusvalenze in questione.
    Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
  27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
  in parola.  Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
  determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
  per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
  il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
  opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
  dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
  partecipazioni fino alla data della cessione.
    Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
  plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
  tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
  di calcolo - il risultato dell'applicazione dell'aliquota del
  15 per cento sulla base imponibile.  Questa è costituita da una
  percentuale predeterminata del corrispettivo, che attualmente
  è pari al 7 per cento di essa.  In pratica, tenuto conto del
  prodotto delle due percentuali (cioè, aliquota del 15 per
  cento commisurata al 7 per cento del corrispettivo) può
  affermarsi che l'imposta secondo il cosiddetto metodo
  forfettario è pari all'1,05 per cento del corrispettivo
  pattuito.
    Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
  superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
  cento del corrispettivo non costituiva la
 
                               Pag. 3
 
  originaria base di calcolo dell'imposta.  Infatti, per tutto
  il 1991 - primo anno di applicazione della nuova disciplina -
  la percentuale in esame era fissata nella misura del 3 per
  cento del corrispettivo pattuito.  Per l'anno 1992, dal 1^
  gennaio al 31 marzo di tale anno, la predetta percentuale del
  3 per cento doveva essere aumentata della percentuale di
  variazione del PIL ai prezzi di mercato (prevista nella
  Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992); per
  il periodo compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
  percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
  delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
  prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
  l'anno 1991 nella Relazione generale sulla situazione
  economica del Paese, e della previsione di variazione per il
  1992 indicata nella predetta Relazione previsionale
  programmatica.
    Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
  fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
  data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
  e dei redditi diversi.
    Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
  1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
  1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  novembre 1992, n. 429, è stato introdotto l'articolo 7 in base
  al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
  assoggettabili al regime forfettario è stata dichiarata non
  applicabile relativamente a quelle realizzate mediante
  cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei mercati
  regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
  partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
  dall'articolo 81, comma 1, lettera  c),  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi.
    Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
  (5 novembre 1992, n. 429), si è altresì provveduto a differire
  il termine per l'esercizio della delega concernente il
  riordino dei redditi di capitale al 30 settembre 1993 e così
  si è prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze
  in questione previsto dal citato decreto-legge n. 27 del
  1991.
    Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
  dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
  redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
  cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
  analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
  optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
  cessioni di partecizione non superiori ai limiti fissati
  nell'articolo 81, comma 1, lettera  c),  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
  regolamentati.
    Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
  minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
  provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
  sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
  rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
  della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
  consumo per le famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
  parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
  fiscal-drag.  In questo modo vengono ad essere superate
  le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
  dalla norma, basato sulla variazione del deflattore del
  prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
  il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
  mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
  compilazione della dichiarazione dei redditi) attraverso
  un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
  coefficienti di rivalutazione.
    La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
  contribuenti fin dal mese di febbraio i coefficienti di
  rivalutazione del costo.
    L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
  tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
  presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
  cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Infatti per il
  medesimo anno 1993 la dichiarazione dei
 
                               Pag. 4
 
  sostituti d'imposta relativa alle ritenute effettuate
  nell'anno precedente si è dovuta presentare, per un
  considerevole numero di soggetti, su supporto magnetico.
  Tenuto conto delle difficoltà organizzative connesse alle
  nuove procedure di formazione delle dichiarazioni si è reso
  necessario un congruo differimento del termine di
  presentazione delle dichiarazioni in questione (già fissato al
  30 settembre).  Le dichiarazioni dei sostituti evidenziano
  versamenti già effettuati e pertanto il previsto differimento
  non comporta conseguenze negative in termini di gettito.
    Il decreto-legge in esame provvede, infine, con l'articolo
  4, al differimento, per l'anno 1994, del termine per
  l'adozione delle delibere comunali di determinazione
  dell'aliquota ICI e delle fasce reddituali agli effetti
  dell'ICIAP.  Per quanto concerne l'ICI, l'articolo 6, comma 1,
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
  della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che la relativa
  aliquota, in misura unica, è stabilita
  entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per
  l'anno successivo, con deliberazione della giunta comunale;
  riguardo poi all'ICIAP, l'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in
  materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
  locale), stabilisce che il comune, con deliberazione del
  consiglio comunale, può entro il 31 ottobre di ciascun anno
  determinare con effetto per l'anno successivo le variazioni
  dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la
  misura di base dell'imposta.
    I predetti termini del 31 ottobre sono differiti, per
  l'anno 1994, al 28 febbraio 1994, allo scopo di consentire -
  tenendo così conto delle richieste avanzate dalle associazioni
  dei comuni - una manovra tributaria locale rispondente alle
  esigenze di bilancio, sulla base dei dati relativi al gettito
  di entrambi i tributi suddetti che saranno noti a fine anno,
  anche a seguito delle innovazioni apportate al sistema dei
  trasferimenti erariali in favore dei comuni con il decreto
  legislativo n. 504 del 1992.
 
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