| Pag. 2
Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge, di cui si
chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni
recate dal decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante
norme urgenti in materia di imposta sostitutiva di talune
plusvalenze, non convertito nei prescritti termini
costituzionali. Il provvedimento reca, altresì, nuove
disposizioni volte a prorogare, relativamente all'anno 1994,
taluni termini previsti per l'adozione da parte dei comuni di
deliberazioni in materia di ICI e di ICIAP.
Con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si provvede a
prorogare il regime temporaneo di tassazione di talune
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società ed enti e dei diritti connessi,
poiché non è stato possibile procedere, entro il termine del
30 settembre 1993, al previsto riordino del trattamento
tributario dei redditi di capitali e dei redditi diversi a
causa della inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Dovendosi procedere,
con autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma
1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è
ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale disciplina
della materia fino all'emanazione del predetto provvedimento
di riordino, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Di
conseguenza, la sospensione della tassazione delle plusvalenze
derivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei
mercati regolamentati permane fino al verificarsi delle
indicate condizioni.
In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
criterio di determinazione
delle plusvalenze tassabili secondo il cosiddetto
regime forfettario previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1991, n. 102, che rappresenta una delle
modalità in base alle quali può essere applicata l'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze in questione.
Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
in parola. Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
partecipazioni fino alla data della cessione.
Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
di calcolo - il risultato dell'applicazione dell'aliquota del
15 per cento sulla base imponibile. Questa è costituita da una
percentuale predeterminata del corrispettivo, che attualmente
è pari al 7 per cento di essa. In pratica, tenuto conto del
prodotto delle due percentuali (cioè, aliquota del 15 per
cento commisurata al 7 per cento del corrispettivo) può
affermarsi che l'imposta secondo il cosiddetto metodo
forfettario è pari all'1,05 per cento del corrispettivo
pattuito.
Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
cento del corrispettivo non costituiva la
Pag. 3
originaria base di calcolo dell'imposta. Infatti, per tutto
il 1991 - primo anno di applicazione della nuova disciplina -
la percentuale in esame era fissata nella misura del 3 per
cento del corrispettivo pattuito. Per l'anno 1992, dal 1^
gennaio al 31 marzo di tale anno, la predetta percentuale del
3 per cento doveva essere aumentata della percentuale di
variazione del PIL ai prezzi di mercato (prevista nella
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992); per
il periodo compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
l'anno 1991 nella Relazione generale sulla situazione
economica del Paese, e della previsione di variazione per il
1992 indicata nella predetta Relazione previsionale
programmatica.
Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
e dei redditi diversi.
Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1992, n. 429, è stato introdotto l'articolo 7 in base
al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
assoggettabili al regime forfettario è stata dichiarata non
applicabile relativamente a quelle realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei mercati
regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
(5 novembre 1992, n. 429), si è altresì provveduto a differire
il termine per l'esercizio della delega concernente il
riordino dei redditi di capitale al 30 settembre 1993 e così
si è prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze
in questione previsto dal citato decreto-legge n. 27 del
1991.
Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
cessioni di partecizione non superiori ai limiti fissati
nell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
regolamentati.
Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
fiscal-drag. In questo modo vengono ad essere superate
le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
dalla norma, basato sulla variazione del deflattore del
prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
compilazione della dichiarazione dei redditi) attraverso
un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
coefficienti di rivalutazione.
La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
contribuenti fin dal mese di febbraio i coefficienti di
rivalutazione del costo.
L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Infatti per il
medesimo anno 1993 la dichiarazione dei
Pag. 4
sostituti d'imposta relativa alle ritenute effettuate
nell'anno precedente si è dovuta presentare, per un
considerevole numero di soggetti, su supporto magnetico.
Tenuto conto delle difficoltà organizzative connesse alle
nuove procedure di formazione delle dichiarazioni si è reso
necessario un congruo differimento del termine di
presentazione delle dichiarazioni in questione (già fissato al
30 settembre). Le dichiarazioni dei sostituti evidenziano
versamenti già effettuati e pertanto il previsto differimento
non comporta conseguenze negative in termini di gettito.
Il decreto-legge in esame provvede, infine, con l'articolo
4, al differimento, per l'anno 1994, del termine per
l'adozione delle delibere comunali di determinazione
dell'aliquota ICI e delle fasce reddituali agli effetti
dell'ICIAP. Per quanto concerne l'ICI, l'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che la relativa
aliquota, in misura unica, è stabilita
entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per
l'anno successivo, con deliberazione della giunta comunale;
riguardo poi all'ICIAP, l'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale), stabilisce che il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, può entro il 31 ottobre di ciascun anno
determinare con effetto per l'anno successivo le variazioni
dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la
misura di base dell'imposta.
I predetti termini del 31 ottobre sono differiti, per
l'anno 1994, al 28 febbraio 1994, allo scopo di consentire -
tenendo così conto delle richieste avanzate dalle associazioni
dei comuni - una manovra tributaria locale rispondente alle
esigenze di bilancio, sulla base dei dati relativi al gettito
di entrambi i tributi suddetti che saranno noti a fine anno,
anche a seguito delle innovazioni apportate al sistema dei
trasferimenti erariali in favore dei comuni con il decreto
legislativo n. 504 del 1992.
| |