| 1. Alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il
finanziamento previsto dalla presente legge e dalle leggi
regionali di attuazione, si applica l'aliquota IVA del 2 per
cento.
2. Le iniziative industriali e turistiche realizzate con i
finanziamenti o i contributi previsti dalla presente legge
godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del
centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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