| (Trasferimento dei procedimenti penali).
1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a
norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il
trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una
autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non
può ulteriormente procedersi per l'esistenza della
giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre
che ricorrono le seguenti condizioni:
a) se il Tribunale internazionale procede per il
medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
b) se il fatto rientra nella giurisdizione
territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi
dell'articolo 8 dello statuto.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del
codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione
ha effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e
giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della
prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo
corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo
4.
| |