| (Riapertura del procedimento nazionale).
1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità
giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) se il procuratore del Tribunale internazionale
decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non
formulare l'atto di accusa;
b) se il giudice del Tribunale internazionale
decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non
confermare l'atto di accusa;
c) se il Tribunale internazionale dichiara la
propria incompetenza.
Pag. 4
2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma
1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con
decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini
iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata
l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero
il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto
introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso
il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale
internazionale.
| |