| (Comunicazioni e trasmissione di atti).
1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al
Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto
dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle
notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la
giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La
comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei
fatti.
2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al
fine di valutare se richiedere il trasferimento del
procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una
sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non
sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico
ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329,
comma 2, del codice di procedura penale.
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