| (Riconoscimento della sentenza del Tribunale
internazionale).
1. Qualora, sulla base della dichiarazione di
disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello
statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato
come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e
giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del
Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma la
richiesta, unitamente
Pag. 5
alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano
allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento
con richiesta alla corte di appello.
2. La sentenza del Tribunale internazionale non può
essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a
norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano
l'attività del Tribunale internazionale;
b) il fatto per il quale è stata pronunciata la
sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della
stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza
irrevocabile.
3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al
riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127
del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734,
comma 2, del codice di procedura penale.
4. La corte di appello, quando pronuncia il
riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita
nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita
dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In
ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni
trenta di reclusione.
| |