Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17604
DDL3663-0010
Progetto di legge Camera n. 3663 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3663)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3663. TESTIPDL
...C3663.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993. Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3663 ZZ11 ZZDL ZZTR
  (Riconoscimento della sentenza del Tribunale
                       internazionale).
      1.  Qualora, sulla base della dichiarazione di
  disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello
  statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato
  come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e
  giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del
  Tribunale internazionale.  A tale scopo trasmette al
  procuratore generale presso la corte di appello di Roma la
  richiesta, unitamente
 
                               Pag. 5
 
  alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano
  allegati.  Il procuratore generale promuove il riconoscimento
  con richiesta alla corte di appello.
      2.  La sentenza del Tribunale internazionale non può
  essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
          a)  la sentenza non è divenuta irrevocabile a
  norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano
  l'attività del Tribunale internazionale;
          b)  il fatto per il quale è stata pronunciata la
  sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
          c)  per lo stesso fatto e nei confronti della
  stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza
  irrevocabile.
      3.  La corte di appello delibera con sentenza in ordine al
  riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127
  del codice di procedura penale.  Si applica l'articolo 734,
  comma 2, del codice di procedura penale.
      4.  La corte di appello, quando pronuncia il
  riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita
  nello Stato.  A tal fine converte la pena detentiva stabilita
  dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione.  In
  ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni
  trenta di reclusione.
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3663 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3663 TOTPAG=0009 TOTDOC=0018 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=038 PAGFIN=0005 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=366300 00 FASCIDC=11DDL3663 SORTNAV=0366300 000 00000 ZZDDLC3663 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati