| (Cooperazione giudiziaria).
1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle
richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma
dell'articolo 29 dello
Pag. 6
statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore
generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto
previsto dal comma 6.
2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di
indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale
chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla
richiesta.
3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con
decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del
luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le
norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle
forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che
non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda,
l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del
luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i
giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a
presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre
domande e suggerire modalità esecutive.
6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal
Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono
essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è
disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del
testimone, del perito o del consulente tecnico i quali,
sebbene citati, non siano comparsi. Le spese
dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
| |