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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17607
DDL3663-0013
Progetto di legge Camera n. 3663 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3663)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3663. TESTIPDL
...C3663.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993. Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3663 ZZ11 ZZDL ZZTR
                 (Cooperazione giudiziaria).
      1.  Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle
  richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma
  dell'articolo 29 dello
 
                               Pag. 6
 
  statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore
  generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto
  previsto dal comma 6.
      2.  Quando la richiesta ha per oggetto una attività di
  indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale
  chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla
  richiesta.
      3.  La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con
  decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del
  luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
      4.  Per il compimento degli atti richiesti si applicano le
  norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle
  forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che
  non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico
  dello Stato.
      5.  Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda,
  l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del
  luogo di esecuzione degli atti richiesti.  Il procuratore e i
  giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a
  presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre
  domande e suggerire modalità esecutive.
      6.  Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal
  Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della
  Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono
  essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
      7.  Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è
  disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del
  testimone, del perito o del consulente tecnico i quali,
  sebbene citati, non siano comparsi.  Le spese
  dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3663 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3663 TOTPAG=0009 TOTDOC=0018 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=040 PAGFIN=0006 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=366300 00 FASCIDC=11DDL3663 SORTNAV=0366300 000 00000 ZZDDLC3663 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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