| (Consegna di imputato).
1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10,
comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al
Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti
gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di
appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della
corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito
è data comunicazione alle parti con l'avviso della data
dell'udienza.
2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme
dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con
sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere
proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo
se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dal Tribunale
internazionale un provvedimento restrittivo della libertà
personale;
b) non vi è identità fisica tra la persona
richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è
richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e
territoriale del Tribunale internazionale.
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4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto
sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere
ricevuto comunicazione della scadenza del termine per
l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del
deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il
verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi
con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le
modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1,
del codice di procedura penale.
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