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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17608
DDL3663-0014
Progetto di legge Camera n. 3663 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3663)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3663. TESTIPDL
...C3663.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993. Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Articolo 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3663 ZZ11 ZZDL ZZTR
                   (Consegna di imputato).
      1.  Quando la richiesta indicata nell'articolo 10,
  comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al
  Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti
  gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di
  appello.  La requisitoria è depositata nella cancelleria della
  corte di appello unitamente agli atti.  Dell'avvenuto deposito
  è data comunicazione alle parti con l'avviso della data
  dell'udienza.
      2.  La corte di appello decide senza ritardo, con le forme
  dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con
  sentenza.  Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere
  proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
      3.  La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
  dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo
  se ricorre una delle seguenti ipotesi:
          a)  non è stato emesso dal Tribunale
  internazionale un provvedimento restrittivo della libertà
  personale;
          b)  non vi è identità fisica tra la persona
  richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
          c)  il fatto in relazione al quale la consegna è
  richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e
  territoriale del Tribunale internazionale.
 
                               Pag. 7
 
      4.  Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto
  sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere
  ricevuto comunicazione della scadenza del termine per
  l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del
  deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il
  verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi
  con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le
  modalità della consegna.  Si applica l'articolo 709, comma 1,
  del codice di procedura penale.
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3663 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3663 TOTPAG=0009 TOTDOC=0018 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=032 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=366300 00 FASCIDC=11DDL3663 SORTNAV=0366300 000 00000 ZZDDLC3663 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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