| (Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).
1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma
dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello
l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il
Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere
della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera
d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il
procuratore generale richiede alla corte di appello
l'applicazione esclusivamente di tale misura.
2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura
richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il
procuratore generale non ha espressamente richiesto di
provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si
applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura,
provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel
verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al
procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di
grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del
codice di procedura penale.
4. La misura della custodia in carcere può essere
sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
5. Le misure cautelari sono revocate:
a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero,
nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a
norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la
richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza
che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di
consegna;
b) se la corte di appello abbia pronunciato
sentenza contraria alla consegna;
c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza
dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il
Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la
consegna;
d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno
fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale
internazionale, senza che questa sia avvenuta.
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