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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17609
DDL3663-0015
Progetto di legge Camera n. 3663 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3663)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3663. TESTIPDL
...C3663.
...Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993. Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3663 ZZ11 ZZDL ZZTR
      (Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).
      1.  Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma
  dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello
  l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il
  Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere
  della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera
  d),  dello statuto, ovvero altra misura specifica, il
  procuratore generale richiede alla corte di appello
  l'applicazione esclusivamente di tale misura.
      2.  La corte di appello dispone con ordinanza la misura
  richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il
  procuratore generale non ha espressamente richiesto di
  provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata.  Si
  applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.
      3.  Il presidente della corte di appello, al più presto e
  comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura,
  provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie
  l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel
  verbale.  Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al
  procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di
  grazia e giustizia.  Si applica l'articolo 717, comma 2, del
  codice di procedura penale.
      4.  La misura della custodia in carcere può essere
  sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
      5.  Le misure cautelari sono revocate:
          a)  se dall'inizio della loro esecuzione ovvero,
  nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a
  norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la
  richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza
  che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di
  consegna;
          b)  se la corte di appello abbia pronunciato
  sentenza contraria alla consegna;
          c)  se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza
  dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il
  Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la
  consegna;
          d)  se sono decorsi trenta giorni dal giorno
  fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale
  internazionale, senza che questa sia avvenuta.
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3663 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3663 TOTPAG=0009 TOTDOC=0018 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FDL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=011 PAGFIN=0007 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=366300 00 FASCIDC=11DDL3663 SORTNAV=0366300 000 00000 ZZDDLC3663 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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