| Onorevoli Colleghi! -- Possono riconoscersi, nella proposta
di legge che presentiamo al vostro esame, almeno i seguenti
nuclei normativi, che cercano di dare risposta alle principali
questioni che si pongono sia in tema di "orario", sia in tema
di "tempo" di lavoro, riferendo il primo concetto alla
quantità ed articolazione della prestazione lavorativa ed il
secondo alla sua correlazione con la vita extralavorativa:
riduzione dell'orario di lavoro (articoli 1-4);
lavoro straordinario e flessibilità dell'orario (articoli
5-6);
diritto al riposo e regimi d'orario anomali (articoli
7-8);
istituti di flessibilizzazione del rapporto tempo di
lavoro-tempo di vita (articoli 9-10);
norme finali e finanziarie (articoli 11-13).
La disposizione base è quella dell'articolo 1, che fissa la
durata massima dell'orario normale settimanale dei dipendenti
da datori di lavoro privati e pubblici in 38 ore di lavoro
effettivo. Viene poi stabilito, a partire dal 1^ gennaio 1994,
il limite delle 35 ore, che sostituisce così da quella data il
criterio delle 38 ore come durata massima dell'orario normale.
La durata normale delle singole giornate non può superare le
otto ore, mentre per ciò che riguarda l'orario di lavoro dei
dirigenti, dei lavoratori discontinui, dei lavoratori
domestici, del personale operante a bordo di navi o in aziende
agricole, la disciplina resta quella prevista dalle specifiche
disposizioni di legge e dai contratti collettivi. Con questa
norma viene colmato il divario, oggi esistente, tra l'orario
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massimo legale, che è ancora di 48 ore settimanali, e gli
orari massimi contrattuali, che spesso prevedono meno di 40
ore, e viene parificato il trattamento dei lavoratori privati
e pubblici attraverso un passaggio progressivo a 38 e poi 35
ore settimanali. Allo stesso modo con l'articolo 1 si
parificano i trattamenti delle diverse categorie di lavoratori
privati e si opera una significativa riduzione globale
dell'orario di lavoro in grado di produrre effetti di crescita
occupazionale, peraltro comprovati da studi ed esperienze in
merito.
Un altro effetto della norma è dato dalla riduzione dei
tempi lavorativi a favore degli altri tempi, per costruire un
nuovo e diverso equilibrio tra le dimensioni della persona
umana e le molte attività che la investono, in grado di
superare l'attuale divisione del lavoro in base al sesso,
nello stesso tempo "liberando" tempo di lavoro agli uomini e
favorendo così una redistribuzione del lavoro familiare dalle
donne agli uomini stessi.
Vengono poi fissati i criteri per la distribuzione
dell'orario settimanale e giornaliero, che deve essere
preceduta da informazioni alle rappresentanze sindacali, e
sanciti i diritti ad adeguati regimi di flessibilità
nell'inizio e nel termine della prestazione giornaliera
(articolo 2).
La norma successiva prevede il riferimento della
retribuzione mensile stabilita dai contratti collettivi
all'orario di lavoro previsto dall'articolo 1 commi 1 e 4 e
dispone una maggiorazione della fiscalizzazione degli oneri
sociali, così da attutire l'impatto economico della riduzione
dell'orario e dell'aumento occupazionale rispetto al costo del
lavoro per unità di prodotto (articolo 3).
Come tempo di lavoro effettivo si considera quello
ricompreso fra l'inizio e il termine della giornata
lavorativa, anche per mansioni di controllo di processi
organizzativi o produttivi. Nel computo vengono compresi anche
il periodo di vigile attesa determinato dalla natura della
prestazione nonché le ore retribuite di assemblea ed i
permessi sindacali e per l'allattamento (articolo 4).
Le due norme degli articoli 5 e 6 vanno considerate come
parti di un unico disegno che tende a scoraggiare il ricorso
al lavoro straordinario nella direzione di farne uno strumento
di carattere eccezionale. Tale lavoro, se costituisce una
misura disposta unilateralmente dal datore di lavoro, rischia
di vanificare l'incremento dei livelli occupazionali atteso
quale conseguenza della riduzione dell'orario. Allo stesso
modo si tende a consentire accordi di "flessibilità"
dell'orario che, fermo il limite quantitativo delle ore
lavorative su base mensile o annua, consentano di superare,
secondo l'andamento produttivo, i limiti giornalieri o
settimanali, con successive compensazioni.
In tal modo la gestione dell'orario effettivo diviene
materia di accordo, e non più di determinazioni unilaterali, e
cioè costituisce un concretissimo terreno di partecipazione
dei lavoratori e dei sindacati alle scelte produttive e
gestionali con evidente rivitalizzazione dei diritti di
informazione e controllo.
Il datore di lavoro dovrà così scegliere tra una gestione
unilaterale, tramite lavoro straordinario, economicamente
onerosa e soggetta comunque ad una serie di limiti, e la
ricerca del consenso delle controparti sociali, che gli offre
un margine di flessibilità ben più ampio. Il lavoro
straordinario assume pertanto carattere volontario; è
quantitativamente limitato alla effettuazione di due ore
giornaliere o otto settimanali in più rispetto all'orario
legale o contrattuale; comporta l'obbligo di comunicazione
alle rappresentanze sindacali e all'ispettorato del lavoro ed
il pagamento, oltre che delle maggiorazioni retributive, di un
contributo al Fondo nazionale per la riduzione dell'orario.
Ma ci si propone anche di introdurre, per via legislativa,
il diritto a compensazioni in tempo invece che in salario nel
caso di lavoro straordinario. Si vuole in questo modo
allargare le opzioni individuali, andare oltre la tradizionale
forma di compensazione dello straordinario, che finora era
tutta concentrata sulla retribuzione, e sottolineare la
valenza positiva
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del fatto di tornare in possesso di tempo invece che di
salario, chiaramente a scelta e su richiesta del lavoratore e
della lavoratrice.
Per ciò che riguarda gli accordi di flessibilità, è
demandata alle stesse parti contrattuali la determinazione
dell'orario in concreto: il limite è costituito dal fatto che
in un periodo temporale stabilito nello stesso accordo deve
aversi una compensazione tra " plus- orario" e
" minus- orario" di singole giornate o settimane. La
flessibilità, comunque, comporta un vantaggio economico o
normativo per il lavoratore, nel senso che la prestazione resa
in eccedenza rispetto all'orario giornaliero o settimanale dà
luogo o ad una maggiorazione salariale, o ad una compensazione
oraria più che proporzionale.
Poiché, infine, costituisce consolidata esperienza la
possibilità di conflitti tra strati diversi di lavoratori e
tra lavoratori e rappresentanze sindacali in connessione con
l'introduzione concordata di regimi di flessibilità, si
prevedono la "valvola di sicurezza" di verifiche referendarie
in caso di dissenso di aliquote notevoli di lavoratori o di
singole rappresentanze sindacali, nonché l'individuazione di
giustificati motivi di esenzione personale.
Straordinario e flessibilità costituiscono, dunque,
istituti alternativi e incompatibili: pertanto non può
richiedersi straordinario in costanza di un accordo di
flessibilità (articoli 5 e 6).
L'articolo 7 prende in considerazione l'istituzione di
turni di lavoro notturno. Essa viene consentita solo per
accordo sindacale, soggetto alle stesse possibilità e
procedure di verifica referendaria istituite per gli accordi
di flessibilità, e salvo comunque il diritto ad una
maggiorazione salariale o ad una riduzione dell'orario
settimanale. Per quanto riguarda le lavoratrici tuttavia
l'accordo sindacale costituisce
solo una condizione preliminare a deroga del noto
divieto di legge, occorrendo poi anche il consenso della
singola lavoratrice (articolo 7).
In riferimento al riposo festivo e settimanale, la
disciplina ripropone la regolamentazione già contenuta negli
articoli 5 e 6 della proposta di legge atto Camera n. 3354,
presentata nella decima legislatura, stabilendo le categorie
che, salvo contraria previsione contenuta nei contratti
collettivi, non godono del diritto di astensione per il riposo
festivo. Viene poi vietato il protrarsi della prestazione
lavorativa per più di sei giorni consecutivi (articolo 8).
L'articolo 9 prevede l'istituto del jobsharing, come
istituto tendente a dare diverse possibilità di articolazione
tra periodi lavorativi e non lavorativi. Attraverso il
job-sharing, disciplinato in modo da garantire una
certezza di impegno lavorativo per ognuno dei due lavoratori
interessati, l'obbligazione lavorativa è configurata come
"divisibile" e con l'obbligo di sostituzione reciproca.
Con l'articolo 10 vengono poi introdotti i periodi di
aspettativa per motivi di salute, di studio e di
riqualificazione professionale, di durata massima pari a
dodici mesi. Le aspettative sono configurate, ai fini del
trattamento economico, come una sorta di "anticipazione" della
pensione, con conseguente recupero e prolungamento delle
anzianità richieste, salva integrazione volontaria dei
contributi.
E' poi contemplata l'abrogazione delle precedenti norme di
legge incompatibili e la nullità delle pattuizioni contrarie,
nonché la fissazione delle sanzioni contravvenzionali per
violazione dei precetti contenuti nella legge (articoli 11 e
12).
L'articolo conclusivo si riferisce a norme contenenti
misure fiscali nonché alla determinazione della necessaria
copertura finanziaria (articolo 13).
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