| All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"Art. 01. 1. Nell'articolo 166 del codice di procedura
civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26
novembre 1990, n.353, dopo le parole: "dell'articolo
163- bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti
giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo
168- bis, quinto comma".
Art. 02. 1. All'articolo 168- bis, ultimo comma,
del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo
12 della legge 26 novembre 1990, n.353, le parole: "Restano
ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella
citazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di
differimento dell'udienza non comporta rimessione in termini
rispetto alle decadenze già verificatesi"".
All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1- bis. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge
26 novembre 1990, n.353, così come modificato dall'articolo 2,
comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n.477, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle
cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi
dell'articolo 189 del codice di procedura civile"".
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Dopo il comma 5
dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n.374, è
aggiunto il seguente:
"5- bis. In sede di prima applicazione il magistrato
onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace
assume possesso nel termine che verrà stabilito dal Ministro
di grazia e giustizia"".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5- bis. - 1. Ai fini di cui al comma 6
dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.374, i
dipendenti delle amministrazioni
Pag. 3
statali interrompono il proprio rapporto di lavoro, se
collocati, a domanda, in aspettativa.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della nomina a giudice di pace e dura per il periodo della
carica.
3. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e
di quiescenza. I dipendenti collocati in aspettativa a seguito
di nomina a giudice di pace conservano il trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, il quale resta a carico della medesima. Agli
stessi non spettano le indennità previste dalla legge per i
giudici di pace.
4. Le domande dei dipendenti delle amministrazioni
statali interessati alla nomina a giudice di pace che non
siano collocati a riposo devono essere corredate, oltre che
dei documenti occorrenti per provare i requisiti necessari per
la nomina, dei titoli di preferenza e della dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
legge, nonché del nulla osta rilasciato dall'amministrazione
di appartenenza.
5. Il requisito della residenza in un comune della
circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del
giudice di pace di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.374, non è
richiesto nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
statali collocati in aspettativa.
Art. 5- ter. - 1. All'articolo 6 della legge
21 novembre 1991, n.374, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5- bis. Intervenuta la delibera di nomina del
Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace
possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione
delle funzioni"".
All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1- bis. Alla pubblicazione dei posti previsti
dal comma 1 si procede con avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione
decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
21 novembre 1991, n.374, per la presentazione delle
domande".
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11- bis. - 1. Il comma 6 dell'articolo
12 della legge 21 novembre 1991, n.374, va interpretato nel
senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei
messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito
dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del
tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre
1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di
studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini
dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono
disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e
giustizia da emanare entro sei
Pag. 4
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 11- ter. - 1. Il comma 1 dell'articolo 13
della legge 21 novembre 1991, n.374, è sostituito dal
seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 gennaio
1994, n.53, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai
procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese
le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di
precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti
ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n.1229, e successive modificazioni, nonché i
messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso
i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace,
fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".
Art. 11- quater. - 1. Nel comma 2
dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374, sono
soppresse le parole: "di cui all'articolo 51".
Art. 11- quinquies. - 1. L'articolo 51 della
legge 21 novembre 1991, n.374, è abrogato".
Pag. 5
DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 521
| |