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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17615
DDL3664-0003
Progetto di legge Camera n. 3664 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3664)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3664. TESTIPDL
...C3664.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 2 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N.521
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3664 ZZ11 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
  "Art. 01. 1.  Nell'articolo 166 del codice di procedura
  civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26
  novembre 1990, n.353, dopo le parole: "dell'articolo
  163- bis"  sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti
  giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo
  168- bis,  quinto comma".
  Art.  02. 1.  All'articolo 168- bis,  ultimo comma,
  del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo
  12 della legge 26 novembre 1990, n.353, le parole: "Restano
  ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella
  citazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di
  differimento dell'udienza non comporta rimessione in termini
  rispetto alle decadenze già verificatesi"".
      All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il
  seguente:
      "1- bis.  Al comma 3 dell'articolo 90 della legge
  26 novembre 1990, n.353, così come modificato dall'articolo 2,
  comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n.477, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle
  cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi
  dell'articolo 189 del codice di procedura civile"".
        Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
      "Art. 4- bis. - 1.  Dopo il comma 5
  dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n.374, è
  aggiunto il seguente:
      "5- bis.  In sede di prima applicazione il magistrato
  onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace
  assume possesso nel termine che verrà stabilito dal Ministro
  di grazia e giustizia"".
        Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 5- bis. - 1.  Ai fini di cui al comma 6
  dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.374, i
  dipendenti delle amministrazioni
 
                               Pag. 3
 
  statali interrompono il proprio rapporto di lavoro, se
  collocati, a domanda, in aspettativa.
        2.  Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
  della nomina a giudice di pace e dura per il periodo della
  carica.
        3.  Il periodo di aspettativa è utile ai fini
  dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e
  di quiescenza.  I dipendenti collocati in aspettativa a seguito
  di nomina a giudice di pace conservano il trattamento
  economico in godimento presso l'amministrazione di
  appartenenza, il quale resta a carico della medesima.  Agli
  stessi non spettano le indennità previste dalla legge per i
  giudici di pace.
        4.  Le domande dei dipendenti delle amministrazioni
  statali interessati alla nomina a giudice di pace che non
  siano collocati a riposo devono essere corredate, oltre che
  dei documenti occorrenti per provare i requisiti necessari per
  la nomina, dei titoli di preferenza e della dichiarazione di
  insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
  legge, nonché del nulla osta rilasciato dall'amministrazione
  di appartenenza.
        5.  Il requisito della residenza in un comune della
  circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del
  giudice di pace di cui alla lettera  f)  del comma 1
  dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.374, non è
  richiesto nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
  statali collocati in aspettativa.
         Art. 5- ter. - 1.  All'articolo 6 della legge
  21 novembre 1991, n.374, è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
      "5- bis.  Intervenuta la delibera di nomina del
  Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace
  possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione
  delle funzioni"".
      All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il
  seguente:
      "1- bis.  Alla pubblicazione dei posti previsti
  dal comma 1 si procede con avviso sulla  Gazzetta
  Ufficiale  della Repubblica italiana.  Da tale pubblicazione
  decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
  21 novembre 1991, n.374, per la presentazione delle
  domande".
      Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 11- bis. - 1.  Il comma 6 dell'articolo
  12 della legge 21 novembre 1991, n.374, va interpretato nel
  senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei
  messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito
  dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del
  tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre
  1989.  Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di
  studio.  Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini
  dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono
  disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e
  giustizia da emanare entro sei
 
                               Pag. 4
 
  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto.
      Art. 11- ter. - 1.  Il comma 1 dell'articolo 13
  della legge 21 novembre 1991, n.374, è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 gennaio
  1994, n.53, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai
  procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese
  le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di
  precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti
  ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
  dicembre 1959, n.1229, e successive modificazioni, nonché i
  messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso
  i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace,
  fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".
      Art. 11- quater. - 1.  Nel comma 2
  dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374, sono
  soppresse le parole: "di cui all'articolo 51".
      Art. 11- quinquies. - 1.  L'articolo 51 della
  legge 21 novembre 1991, n.374, è abrogato".
 
                               Pag. 5
 
            DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 521
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3664 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3664 TOTPAG=0017 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=366400 00 FASCIDC=11DDL3664 SORTNAV=0366400 000 00000 ZZDDLC3664 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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