| (Fissazione dell'orario settimanale
e giornaliero).
1. La distribuzione dell'orario settimanale deve essere
preceduta da informazioni nei confronti delle rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, delle organizzazioni
sindacali provinciali aderenti alle confederazioni stipulanti
il contratto collettivo applicato nell'impresa od unità
produttiva.
2. Variazioni nella distribuzione dell'orario sono
consentite solo previo consenso individuale, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto, per
motivate esigenze, a regimi di flessibilità nell'inizio e nel
termine della prestazione giornaliera, compatibilmente con le
esigenze aziendali.
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4. Gli obblighi di affissione dell'orario e di
registrazione delle ore lavorate restano regolati dalle norme
contenute nell'articolo 12 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955.
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