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statali interrompono il
proprio rapporto di lavoro,
se collocati, a domanda, in
aspettativa.
2. Il collocamento
in aspettativa ha luogo
all'atto della nomina a
giudice di pace e dura per il
periodo della carica.
3. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini
dell'anzianità di servizio e
del trattamento di previdenza
e di quiescenza. I dipendenti
collocati in aspettativa a
seguito di nomina a giudice
di pace conservano il
trattamento economico in
godimento presso
l'amministrazione di
appartenenza, il quale resta
a carico della medesima. Agli
stessi non spettano le
indennità previste dalla
legge per i giudici di
pace.
4. Le domande dei
dipendenti delle
amministrazioni statali
interessati alla nomina a
giudice di pace che non siano
collocati a riposo devono
essere corredate, oltre che
dei documenti occorrenti per
provare i requisiti necessari
per la nomina, dei titoli di
preferenza e della
dichiarazione di
insussistenza delle cause di
incompatibilità previste
dalla legge, nonché del nulla
osta rilasciato
dall'amministrazione di
appartenenza.
5. Il requisito
della residenza in un comune
della circoscrizione del
tribunale dove ha sede
l'ufficio del giudice di pace
di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'articolo 5
della legge 21 novembre 1991,
n.374, non è richiesto nei
confronti dei dipendenti
delle amministrazioni statali
collocati in aspettativa.
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