| (Retribuzione oraria e fiscalizzazione
degli oneri sociali).
1. La retribuzione mensile stabilita dai contratti
collettivi vigenti si intende riferita all'orario di lavoro di
cui all'articolo 1, commi 1 e 4, assumendosi come retribuzione
oraria quella risultante dalla divisione dell'importo mensile
per il divisore 164 e, dal 1^ gennaio 1994, per il divisore
151. Restano salve le previsioni dei contratti collettivi che
stabiliscono orari settimanali inferiori.
2. L'ammontare mensile della fiscalizzazione degli oneri
sociali è aumentata di lire 25.000 mensili per ogni lavoratore
e di lire 35.000 per ogni lavoratrice. Nelle aree di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura dell'aumento è di
lire 75.000 per i lavoratori e di lire 100.000 per le
lavoratrici.
3. Nel caso di assunzioni di nuovi lavoratori derivanti da
esigenze di organico indotte dalla introduzione del limite
orario settimanale di cui all'articolo 1 e come tali accertate
dal competente ispettorato provinciale del lavoro, gli importi
suddetti sono triplicati per ogni lavoratore o lavoratrice di
nuova assunzione per un periodo di ventiquattro mesi.
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