| 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui
all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può
concedere alle imprese di costruzione navale nazionali,
iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14
giugno 1989, n.234, per i contratti di costruzione stipulati
nel periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un
contributo, calcolato sul valore contrattuale prima
dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed
al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta
percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per
l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per
le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore
ai 10 milioni di ECU.
2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4,
paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
1994.
3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche
europee richieda la notifica preventiva delle proposte di
singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della
direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla
comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della
Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso
aiuto.
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4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con
proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle
indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da
Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7,
della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi
di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente
normativa in materia.
5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa
alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di
ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza
con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità
economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa
autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche
europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile
per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per
le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU,
sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del
livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico
la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
della commessa.
6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del
contratto di costruzione.
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