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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17650
DDL3666-0006
Progetto di legge Camera n. 3666 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3666)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3666. TESTIPDL
...C3666.
...Decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1993. Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3666 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  Per le nuove costruzioni delle unità di cui
  all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può
  concedere alle imprese di costruzione navale nazionali,
  iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14
  giugno 1989, n.234, per i contratti di costruzione stipulati
  nel periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un
  contributo, calcolato sul valore contrattuale prima
  dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed
  al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993.  La predetta
  percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per
  l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per
  le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore
  ai 10 milioni di ECU.
      2.  Il Ministro della marina mercantile, con proprio
  decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4,
  paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
  contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
  1994.
      3.  Qualora la Commissione delle Comunità economiche
  europee richieda la notifica preventiva delle proposte di
  singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della
  direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla
  comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della
  Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso
  aiuto.
 
                               Pag. 5
 
      4.  Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con
  proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle
  indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da
  Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che
  ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7,
  della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi
  di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente
  normativa in materia.
      5.  Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa
  alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di
  ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza
  con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità
  economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa
  autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche
  europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile
  per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per
  le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU,
  sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del
  livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico
  la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
  della commessa.
      6.  Il contributo è riferito alla data di stipulazione del
  contratto di costruzione.
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3666 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3666 TOTPAG=0013 TOTDOC=0025 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=027 PAGFIN=0005 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=366600 00 FASCIDC=11DDL3666 SORTNAV=0366600 000 00000 ZZDDLC3666 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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