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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17651
DDL3666-0007
Progetto di legge Camera n. 3666 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3666)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3666. TESTIPDL
...C3666.
...Decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1993. Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3666 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  Per le iniziative di trasformazione delle unità
  indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di
  cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina
  mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche
  nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV
  della legge 14 giugno 1989, n.234, per lavori commessi nel
  periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo,
  calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non
  superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento
  per gli anni 1992 e 1993.
      2.  Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori
  di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma
  stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda
  internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i
  lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di
  carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine
  e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale
  complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di
  lire.
      3.  Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono
  stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai
  contratti stipulati nell'anno 1994.
      4.  Il contributo è riferito alla data di stipulazione del
  contratto.
      5.  Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di
  trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia
  in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti
  alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile,
  previa autorizzazione della Commissione delle Comunità
  economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di
  cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota
 
                               Pag. 6
 
  prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa
  stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è
  necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza
  extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della
  commessa.
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3666 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3666 TOTPAG=0013 TOTDOC=0025 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=025 PAGFIN=0006 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=366600 00 FASCIDC=11DDL3666 SORTNAV=0366600 000 00000 ZZDDLC3666 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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