| 1. Per le iniziative di trasformazione delle unità
indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di
cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina
mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche
nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV
della legge 14 giugno 1989, n.234, per lavori commessi nel
periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo,
calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non
superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento
per gli anni 1992 e 1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori
di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma
stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda
internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i
lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di
carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine
e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale
complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di
lire.
3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono
stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai
contratti stipulati nell'anno 1994.
4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del
contratto.
5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di
trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia
in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti
alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile,
previa autorizzazione della Commissione delle Comunità
economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di
cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota
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prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa
stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è
necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza
extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della
commessa.
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