| 1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli
3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero
della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti
entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi.
2. La domanda di concessione deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche
dell'unità da costruire o trasformare;
b) la data presunta di inizio dei lavori e la
presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo dei lavori;
d) il committente.
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3. Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino
un aumento del valore dell'iniziativa, devono essere
comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta
giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione
contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al
contributo di cui agli articoli 3 e 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda di concessione, l'impresa è tenuta a presentare la
relativa documentazione. Il rispetto dei termini previsti nel
comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di
concessione.
5. La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le
iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate
non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina
mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva
CEE. Per le iniziative avviate successivamente a tale data,
all'atto della presentazione di ciascuna istanza di
concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare,
debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione
sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al
modulo 1 allegato alla direttiva CEE.
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