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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17654
DDL3666-0010
Progetto di legge Camera n. 3666 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3666)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3666. TESTIPDL
...C3666.
...Decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1993. Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3666 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  Per la concessione dei contributi di cui agli articoli
  3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero
  della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti
  entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi.
      2.  La domanda di concessione deve indicare:
          a)  il tipo e le caratteristiche tecniche
  dell'unità da costruire o trasformare;
          b)  la data presunta di inizio dei lavori e la
  presunta durata dei medesimi;
          c)  il prezzo dei lavori;
          d)  il committente.
 
                               Pag. 7
 
      3.  Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino
  un aumento del valore dell'iniziativa, devono essere
  comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta
  giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione
  contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al
  contributo di cui agli articoli 3 e 4.
      4.  Entro novanta giorni dalla data di presentazione della
  domanda di concessione, l'impresa è tenuta a presentare la
  relativa documentazione.  Il rispetto dei termini previsti nel
  comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di
  concessione.
      5.  La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le
  iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in
  vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate
  non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina
  mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva
  CEE.  Per le iniziative avviate successivamente a tale data,
  all'atto della presentazione di ciascuna istanza di
  concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare,
  debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione
  sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al
  modulo 1 allegato alla direttiva CEE.
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3666 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3666 TOTPAG=0013 TOTDOC=0025 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=036 PAGFIN=0007 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=366600 00 FASCIDC=11DDL3666 SORTNAV=0366600 000 00000 ZZDDLC3666 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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