| 1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i
quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del
contributo di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, devono
essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula del
contratto.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del
termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal
contributo.
3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, il
termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro
della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della
scadenza e venga accertato che la complessità tecnica del
progetto di costruzione navale o ritardi dovuti a
perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si
ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono
necessaria tale proroga.
4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori
nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo,
devono essere iscritte nella più alta classe del Registro
italiano navale nei casi in cui la classificazione sia
obbligatoria.
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