| 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di
cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità
alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché
tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti
negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989,
n.234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea,
il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane,
ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare
le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a
quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3
agosto 1981 (Accordo sui crediti all'esportazione di navi) e
successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".
3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano
stati stipulati nel periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre
1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto
di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al
prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale
relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non può essere superiore alla
differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti,
riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista
dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo
OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai
finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente
con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla
data del contratto.
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