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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17657
DDL3666-0013
Progetto di legge Camera n. 3666 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3666)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C3666. TESTIPDL
...C3666.
...Decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1993. Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3666 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di
  cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità
  alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché
  tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti
  negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989,
  n.234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea,
  il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese
  aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane,
  ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
  un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
      2.  Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare
  le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a
  quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3
  agosto 1981 (Accordo sui crediti all'esportazione di navi) e
  successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".
      3.  Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale
  dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano
  stati stipulati nel periodo dal 1^ gennaio 1991 al 31 dicembre
  1994.  Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto
  di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al
  prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale
  relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
      4.  L'importo del contributo non può essere superiore alla
  differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti,
  riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista
  dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo
  OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai
  finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente
  con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla
  data del contratto.
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3666 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3666 TOTPAG=0013 TOTDOC=0025 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=019 PAGFIN=0008 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=366600 00 FASCIDC=11DDL3666 SORTNAV=0366600 000 00000 ZZDDLC3666 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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