| 1. Il Ministero della marina mercantile valuta
l'accettabilità del prezzo dei lavori secondo i criteri
definiti all'articolo 9 e, successivamente all'ultimazione dei
lavori, ne valuta la congruità e determina, in via definitiva,
il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10,
tenendo conto anche delle aggiunte e varianti risultanti da
atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori.
2. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del
contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello
calcolato in via presuntiva, il Ministero della marina
mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate
semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi.
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