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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1766
DDL0414-0007
Progetto di legge Camera n. 414 - testo presentato - (DDL11-414)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C414. TESTIPDL
...C414.
...PROPOSTA DI LEGGE --
ART. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC414 ZZ11 ZZPD ZZPR
                   (Lavoro straordinario).
    1.  Costituisce lavoro straordinario quello prestato oltre i
  limiti dell'orario giornaliero e settimanale di cui ai commi 1
  e 2 dell'articolo 1, ovvero oltre i diversi e inferiori limiti
  fissati dalla contrattazione collettiva.
    2.  Il lavoro straordinario non può superare di due ore
  giornaliere e comunque di otto ore settimanali l'orario
  normale, salvi comunque i limiti annuali stabiliti dai
  contratti collettivi.
    3.  Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
  imprese, o unità produttive, che nei sei mesi precedenti sono
  state interessate da riduzioni del personale o da sospensioni
  della prestazione con intervento della cassa integrazione
  guadagni, salvo accertamento da parte dell'ispettorato del
  lavoro dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo
  dei lavoratori posti in cassa integrazione o di riassunzione
  dei lavoratori licenziati.
    4.  Ai fini della qualificazione come straordinaria della
  prestazione lavorativa richiesta è irrilevante la mancata
  esecuzione della normale attività lavorativa dovuta a
  scioperi, permessi non retribuiti o altre cause
  giustificative.
    5.  Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
  lavoratore che vi consente ha diritto, salvo più favorevole
  previsione dei contratti collettivi, ad una maggiorazione pari
  al 40 per cento della retribuzione oraria di fatto e all'80
  per cento in caso di lavoro festivo o notturno, ovvero, a sua
  scelta, a riposi compensativi di durata superiore,
  rispettivamente, del 50 per cento o del 100 per cento rispetto
  alle ore di straordinario prestate e da fruire entro i tre
  mesi successivi.  In tale caso il lavoratore è tenuto a darne
  comunicazione al datore di lavoro prima dello svolgimento del
  lavoro straordinario.
 
                               Pag. 7
 
    6.  La richiesta di lavoro straordinario deve essere
  preceduta, almeno 24 ore prima della sua effettuazione, da una
  comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali
  costituite nell'impresa od unità produttiva, oppure, in
  mancanza agli organismi locali delle organizzazioni sindacali
  firmatarie del contratto collettivo in essa applicato e
  all'ispettorato del lavoro territorialmente competente.  La
  comunicazione riguarda il numero di ore richieste per ogni
  lavoratore e i nominativi dei lavoratori adibiti.
    7.  L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, oltre al
  pagamento dei contributi previdenziali per esso dovuti, il
  versamento al Fondo di cui al comma 9 di un contributo pari
  alla maggiorazione spettante al lavoratore per il lavoro
  straordinario.
    8.  Il versamento di cui al comma 7 non è dovuto nei casi di
  forza maggiore ed in quelli in cui la cessazione di orario
  normale costituisce un pericolo alle persone ed alla
  produzione, fermo restando che il prolungamento d'orario deve
  essere tempestivamente comunicato all'ispettorato del
  lavoro.
    9.  Al fine di favorire la riduzione del tempo lavorativo, è
  istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
  sociale, con apposita contabilità separata e regolamento
  approvati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, un
  Fondo nazionale per la riduzione dell'orario, destinato a
  finanziare gli interventi previsti all'articolo 3, commi 1 e
  2.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-414 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0414 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=005 PAGFIN=0007 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=041400 00 FASCIDC=11DDL0414 SORTNAV=0041400 000 00000 ZZDDLC414 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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