| (Lavoro straordinario).
1. Costituisce lavoro straordinario quello prestato oltre i
limiti dell'orario giornaliero e settimanale di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 1, ovvero oltre i diversi e inferiori limiti
fissati dalla contrattazione collettiva.
2. Il lavoro straordinario non può superare di due ore
giornaliere e comunque di otto ore settimanali l'orario
normale, salvi comunque i limiti annuali stabiliti dai
contratti collettivi.
3. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
imprese, o unità produttive, che nei sei mesi precedenti sono
state interessate da riduzioni del personale o da sospensioni
della prestazione con intervento della cassa integrazione
guadagni, salvo accertamento da parte dell'ispettorato del
lavoro dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo
dei lavoratori posti in cassa integrazione o di riassunzione
dei lavoratori licenziati.
4. Ai fini della qualificazione come straordinaria della
prestazione lavorativa richiesta è irrilevante la mancata
esecuzione della normale attività lavorativa dovuta a
scioperi, permessi non retribuiti o altre cause
giustificative.
5. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
lavoratore che vi consente ha diritto, salvo più favorevole
previsione dei contratti collettivi, ad una maggiorazione pari
al 40 per cento della retribuzione oraria di fatto e all'80
per cento in caso di lavoro festivo o notturno, ovvero, a sua
scelta, a riposi compensativi di durata superiore,
rispettivamente, del 50 per cento o del 100 per cento rispetto
alle ore di straordinario prestate e da fruire entro i tre
mesi successivi. In tale caso il lavoratore è tenuto a darne
comunicazione al datore di lavoro prima dello svolgimento del
lavoro straordinario.
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6. La richiesta di lavoro straordinario deve essere
preceduta, almeno 24 ore prima della sua effettuazione, da una
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite nell'impresa od unità produttiva, oppure, in
mancanza agli organismi locali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo in essa applicato e
all'ispettorato del lavoro territorialmente competente. La
comunicazione riguarda il numero di ore richieste per ogni
lavoratore e i nominativi dei lavoratori adibiti.
7. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, oltre al
pagamento dei contributi previdenziali per esso dovuti, il
versamento al Fondo di cui al comma 9 di un contributo pari
alla maggiorazione spettante al lavoratore per il lavoro
straordinario.
8. Il versamento di cui al comma 7 non è dovuto nei casi di
forza maggiore ed in quelli in cui la cessazione di orario
normale costituisce un pericolo alle persone ed alla
produzione, fermo restando che il prolungamento d'orario deve
essere tempestivamente comunicato all'ispettorato del
lavoro.
9. Al fine di favorire la riduzione del tempo lavorativo, è
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, con apposita contabilità separata e regolamento
approvati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, un
Fondo nazionale per la riduzione dell'orario, destinato a
finanziare gli interventi previsti all'articolo 3, commi 1 e
2.
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