| 1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993
è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e
liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi
programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della
spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di
idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di
decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e
in parte, dal diritto al contributo e di conseguente
anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa
acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi
che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di
credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La
fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo
in via definitiva ai sensi del comma 3.
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3. I contributi sono concessi e liquidati in via
definitiva a seguito del completamento dei programmi di
ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi
sostenuti.
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