| 1. Il Comitato consultivo per l'industria cantieristica
di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n.234,
svolge, con riferimento alle provvidenze disposte dal presente
decreto, le funzioni definite nel citato articolo, secondo le
modalità ivi indicate.
2. Il Ministero della marina mercantile esercita il
controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse
alle provvidenze del presente decreto, ai sensi dell'articolo
24 della legge 14 giugno 1989, n.234, limitatamente
all'utilizzazione delle provvidenze stesse.
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