| 1. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessa l'obbligo di presentazione del
bilancio disposto dall'articolo 25 della legge 14 giugno 1989,
n.234, e dalle altre antecedenti leggi in materia di
provvidenze a favore dell'industria navalmeccanica e
armatoriale.
3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 non possono
essere concessi a favore di iniziative realizzate in
stabilimenti per la cui riconversione industriale, chiusura o
riduzione di capacità produttiva, siano stati concessi aiuti
nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono
adottate eventuali limitazioni alle misure degli interventi,
nonché eventuali esclusioni di categorie di iniziative
assistibili in base al presente decreto, derivanti da atti
emanati dalla Comunità europea in attuazione della politica
comune nel settore delle costruzioni navali.
5. I contributi di cui al presente decreto si considerano
erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione
di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni.
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