| 1. Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme
del regolamento recante disposizioni applicative della legge
14 giugno 1989, n.234, in materia di interventi concernenti
l'industria navalmeccanica, adottato con decreto del Ministro
della marina mercantile 8 novembre 1990, n.373, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 1990,
nonché le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in
data 11 marzo 1992 recante determinazione delle modalità di
corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento
dei mutui previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n.431,
concernente interventi a favore del settore navalmeccanico ed
armatoriale ed individuazione degli istituti di credito che
possono operare ai fini della legge stessa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.106 dell'8 maggio 1992.
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