| 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla
costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi degli
articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n.234, e con le
modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n.431, sono
autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in
ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1994, di lire 62.000
milioni per l'anno 1995 e di lire 65.000 milioni per l'anno
1996. Con il medesimo stanziamento dovrà provvedersi alla
definizione dell'intervento di sostegno per il quale
l'articolo 31, comma 6, della legge 14 giugno 1989, n.234, ha
dettato princìpi di interpretazione autentica.
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle
imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della
citata legge n.234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio
1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 5.000 milioni
per l'anno 1994, di lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e di
lire 25.000 milioni per l'anno 1996.
3. Per il completamento delle procedure concernenti i
saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare
dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito
navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.361, come
modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n.848,
titolo II, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni quale
limite di impegno per l'anno 1994 e di lire 15.000 milioni
quale limite di impegno per l'anno 1995.
4. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è
autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni quale limite
d'impegno per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata
la spesa di lire 25.000 milioni quale limite di impegno per
l'anno 1994, e di lire 10.000 milioni per il 1996.
Pag. 13
6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, quale limite di
impegno per l'anno 1993.
7. All'onere derivante dall'applicazione di quanto
previsto dal presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per
l'anno 1993, 100.000 milioni per l'anno 1994, 200.000 milioni
per l'anno 1995 e a lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno
1996, si provvede:
a) quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1993,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della marina
mercantile;
b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1994,
lire 200.000 milioni per l'anno 1995 e lire 300.000 milioni a
decorrere dall'anno 1996, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
| |