| (Accordi di flessibilità).
1. Regimi di orario e calendari di attività prevedenti il
superamento, in singole giornate o settimane lavorative, dei
limiti di orario di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono
essere stabiliti con accordi sindacali aziendali unitariamente
stipulati dalle rappresentanze sindacali costituite
nell'impresa o unità produttiva, ovvero dagli organismi
rappresentativi del
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personale costituiti nelle unità amministrative di cui
all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93; ovvero, in
loro mancanza, dalle organizzazioni sindacali provinciali
aderenti alle confederazioni stipulanti il contratto
collettivo di categoria applicato nell'impresa od unità
produttiva o l'accordo di comparto applicato nell'unità
amministrativa.
2. Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione,
da parte di uno o più dei soggetti collettivi di cui al comma
1, o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
assoluta dei lavoratori interessati.
3. La richiesta di consultazione referendaria di cui al
comma 2 deve essere comunicata, entro venti giorni dalla
stipulazione dell'accordo, al datore di lavoro,
all'amministrazione ed alle rappresentanze o organizzazioni
sindacali firmatarie, e deve essere resa pubblica, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di
lavoro, che è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
organizzative che ne consentano il regolare svolgimento. La
consultazione deve aver luogo entro un mese dalla sua
richiesta, durante l'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
od unità produttiva o amministrativa, e l'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende
alla sua effettuazione e cura che essa avvenga con modalità
tali da assicurare la segretezza del voto.
4. Il numero totale delle ore lavorate nel periodo
temporale complessivo contemplato dall'accordo non può
comunque eccedere quello risultante dai limiti di cui al comma
1 dell'articolo 1 o da quelli inferiori eventualmente previsti
da contratti o accordi collettivi.
5. Gli accordi di cui al presente articolo devono altresì
prevedere:
a) i periodi entro i quali ottenere la
compensazione;
b) per le ore prestate in eccedenza rispetto ai
limiti orari giornalieri e settimanali,
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specifiche maggiorazioni retributive ovvero riduzioni
di orario compensativo più che proporzionali;
c) specifiche ipotesi di giustificato esonero dei
singoli lavoratori dall'osservanza di regimi di orario
concordati.
6. Nel caso in cui siano stipulati accordi di flessibilità
dell'orario non può essere richiesto, per il tempo della loro
vigenza, lavoro straordinario e non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 5.
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