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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1767
DDL0414-0008
Progetto di legge Camera n. 414 - testo presentato - (DDL11-414)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C414. TESTIPDL
...C414.
...PROPOSTA DI LEGGE --
ART. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC414 ZZ11 ZZPD ZZPR
                  (Accordi di flessibilità).
    1.  Regimi di orario e calendari di attività prevedenti il
  superamento, in singole giornate o settimane lavorative, dei
  limiti di orario di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono
  essere stabiliti con accordi sindacali aziendali unitariamente
  stipulati dalle rappresentanze sindacali costituite
  nell'impresa o unità produttiva, ovvero dagli organismi
  rappresentativi del
 
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  personale costituiti nelle unità amministrative di cui
  all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93; ovvero, in
  loro mancanza, dalle organizzazioni sindacali provinciali
  aderenti alle confederazioni stipulanti il contratto
  collettivo di categoria applicato nell'impresa od unità
  produttiva o l'accordo di comparto applicato nell'unità
  amministrativa.
    2.  Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione,
  da parte di uno o più dei soggetti collettivi di cui al comma
  1, o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori
  interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente
  condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza
  assoluta dei lavoratori interessati.
    3.  La richiesta di consultazione referendaria di cui al
  comma 2 deve essere comunicata, entro venti giorni dalla
  stipulazione dell'accordo, al datore di lavoro,
  all'amministrazione ed alle rappresentanze o organizzazioni
  sindacali firmatarie, e deve essere resa pubblica, mediante
  affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di
  lavoro, che è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
  organizzative che ne consentano il regolare svolgimento.  La
  consultazione deve aver luogo entro un mese dalla sua
  richiesta, durante l'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
  od unità produttiva o amministrativa, e l'ispettorato
  provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende
  alla sua effettuazione e cura che essa avvenga con modalità
  tali da assicurare la segretezza del voto.
    4.  Il numero totale delle ore lavorate nel periodo
  temporale complessivo contemplato dall'accordo non può
  comunque eccedere quello risultante dai limiti di cui al comma
  1 dell'articolo 1 o da quelli inferiori eventualmente previsti
  da contratti o accordi collettivi.
    5.  Gli accordi di cui al presente articolo devono altresì
  prevedere:
        a)  i periodi entro i quali ottenere la
  compensazione;
        b)  per le ore prestate in eccedenza rispetto ai
  limiti orari giornalieri e settimanali,
 
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  specifiche maggiorazioni retributive ovvero riduzioni
  di orario compensativo più che proporzionali;
        c)  specifiche ipotesi di giustificato esonero dei
  singoli lavoratori dall'osservanza di regimi di orario
  concordati.
    6.  Nel caso in cui siano stipulati accordi di flessibilità
  dell'orario non può essere richiesto, per il tempo della loro
  vigenza, lavoro straordinario e non trovano applicazione le
  disposizioni di cui all'articolo 5.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-414 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0414 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=029 PAGFIN=0009 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=041400 00 FASCIDC=11DDL0414 SORTNAV=0041400 000 00000 ZZDDLC414 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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