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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17672
DDL3667-0003
Progetto di legge Camera n. 3667 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3667)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3667. TESTIPDL
...C3667.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1994, N.3
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3667 ZZ11 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1:
        al comma 1, nell'alinea, dopo le parole:  "con la
  qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore
  capo",  sono inserite le seguenti:  "o corrispondenti";
        al comma 1, lettera  c),  dopo le parole:
  ",già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle
  guardie di pubblica sicurezza",  sono inserite le seguenti:
  "ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia
  femminile".
      All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dai
  seguenti:
      "2.  Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere
  dal 1^ gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto
  dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio
  1980, n.312, e successive modificazioni, connesso alla
  qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito
  con il passaggio al VI livello retributivo.  Nei confronti
  degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai
  quali è stato attribuito il VI livello retributivo
  anteriormente al 1^ gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale
  livello confluisce nella retribuzione individuale di
  anzianità.
      2- bis.  Limitatamente all'attribuzione del
  trattamento stipendiale, a decorrere dal 1^ gennaio 1994 non
  trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo
  13, comma 8, dell'articolo 22, comma 7, e dell'articolo 23,
  comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n.53, dell'articolo 13,
  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
  1982, n.335, e successive modificazioni ed integrazioni,
  nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
  ottobre 1992, n.443".
      Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 3- bis.  - 1.  All'articolo 45 della legge
  1^ aprile 1981, n.121, è aggiunto il seguente comma:
      "Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli
  ispettori e dei commissari, degli appartenenti ai ruoli
  dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età
  previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55,
  primo comma, sono elevati a 40 anni".
 
                               Pag. 4
 
      2.  L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55
  della legge 1^ aprile 1981, n.121, e successive modificazioni,
  è abrogato.
      3.  All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
  n.232, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietato
  adibire al lavoro le appartenenti alla Polizia di Stato
  durante la gestazione e fino al termine del periodo di cui
  all'articolo 4, primo comma, lettera  c),  della legge 30
  dicembre 1971, n.1204.".
      Art. 3- ter.  - 1.  All'articolo 88 della legge
  1^ aprile 1981, n.121, è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
      "La stessa disposizione si applica per le assegnazioni
  alle sedi di servizio conseguenti al superamento di concorsi
  per la nomina nella qualifica iniziale del ruolo superiore a
  quello di appartenenza, salvo che vi ostino eccezionali e
  inderogabili esigenze di servizio e sempre che sussista la
  corrispondente vacanza nella dotazione organica degli uffici
  della stessa sede, nei confronti dei componenti la segreteria
  nazionale e di coloro che rivestono le cariche di segretario
  generale a livello regionale o provinciale, fatte salve le più
  favorevoli posizioni nella graduatoria del corso o del
  concorso e sempre che la carica sindacale sia rivestita
  anteriormente all'espletamento del concorso e ricoperta
  all'atto della nomina".
      Art. 3- quater.  - 1.  Gli appartenenti alla
  Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la
  promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di
  formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice
  commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione
  o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della
  Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta
  oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti,
  sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo,
  qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per
  motivi di servizio.
      Art. 3- quinquies.  - 1.  In attesa
  dell'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre
  1990, n.344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
  gennaio 1991, n.21, ai vice commissari, ai commissari ed ai
  commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle
  carriere, delle qualifiche e dei gradi equiparati è attribuito
  il trattamento corrispondente ai seguenti livelli
  retributivi:
          a)  vice commissari e commissari: VIII livello;
          b)  commissari capo: VIII livello- bis.
      2.  Ai sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei
  Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è attribuito
  il VII livello retributivo.
      3.  Il trattamento economico corrispondente al livello
  VIII- bis  è quello indicato nell'articolo 2, comma 1, del
  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
  n.147.
 
                               Pag. 5
 
      4.  In relazione agli ulteriori oneri derivanti
  dall'applicazione del presente articolo, quantificati in lire
  17.300 milioni per il 1994, in lire 17.250 milioni per il 1995
  ed in lire 16.900 milioni a decorrere dall'anno 1996, tenuto
  conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di
  previsione dei Ministeri interessati, questi ultimi non
  possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico
  nelle qualifiche iniziali dei ruoli interessati per
  collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di
  stato, fino a concorrenza dei predetti oneri".
 
DATA=940127 FASCID=DDL11-3667 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3667 TOTPAG=0017 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=366700 00 FASCIDC=11DDL3667 SORTNAV=0366700 000 00000 ZZDDLC3667 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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