| All'articolo 1:
al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "con la
qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore
capo", sono inserite le seguenti: "o corrispondenti";
al comma 1, lettera c), dopo le parole:
",già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza", sono inserite le seguenti:
"ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia
femminile".
All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
"2. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere
dal 1^ gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto
dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio
1980, n.312, e successive modificazioni, connesso alla
qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito
con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti
degli assistenti capo UPG e degli appuntati scelti UPG, ai
quali è stato attribuito il VI livello retributivo
anteriormente al 1^ gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale
livello confluisce nella retribuzione individuale di
anzianità.
2- bis. Limitatamente all'attribuzione del
trattamento stipendiale, a decorrere dal 1^ gennaio 1994 non
trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo
13, comma 8, dell'articolo 22, comma 7, e dell'articolo 23,
comma 4, della legge 1^ febbraio 1989, n.53, dell'articolo 13,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n.335, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n.443".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3- bis. - 1. All'articolo 45 della legge
1^ aprile 1981, n.121, è aggiunto il seguente comma:
"Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli
ispettori e dei commissari, degli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età
previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55,
primo comma, sono elevati a 40 anni".
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2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55
della legge 1^ aprile 1981, n.121, e successive modificazioni,
è abrogato.
3. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n.232, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietato
adibire al lavoro le appartenenti alla Polizia di Stato
durante la gestazione e fino al termine del periodo di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 30
dicembre 1971, n.1204.".
Art. 3- ter. - 1. All'articolo 88 della legge
1^ aprile 1981, n.121, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"La stessa disposizione si applica per le assegnazioni
alle sedi di servizio conseguenti al superamento di concorsi
per la nomina nella qualifica iniziale del ruolo superiore a
quello di appartenenza, salvo che vi ostino eccezionali e
inderogabili esigenze di servizio e sempre che sussista la
corrispondente vacanza nella dotazione organica degli uffici
della stessa sede, nei confronti dei componenti la segreteria
nazionale e di coloro che rivestono le cariche di segretario
generale a livello regionale o provinciale, fatte salve le più
favorevoli posizioni nella graduatoria del corso o del
concorso e sempre che la carica sindacale sia rivestita
anteriormente all'espletamento del concorso e ricoperta
all'atto della nomina".
Art. 3- quater. - 1. Gli appartenenti alla
Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la
promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di
formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice
commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione
o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della
Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta
oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti,
sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo,
qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per
motivi di servizio.
Art. 3- quinquies. - 1. In attesa
dell'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre
1990, n.344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
gennaio 1991, n.21, ai vice commissari, ai commissari ed ai
commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle
carriere, delle qualifiche e dei gradi equiparati è attribuito
il trattamento corrispondente ai seguenti livelli
retributivi:
a) vice commissari e commissari: VIII livello;
b) commissari capo: VIII livello- bis.
2. Ai sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è attribuito
il VII livello retributivo.
3. Il trattamento economico corrispondente al livello
VIII- bis è quello indicato nell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
n.147.
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4. In relazione agli ulteriori oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, quantificati in lire
17.300 milioni per il 1994, in lire 17.250 milioni per il 1995
ed in lire 16.900 milioni a decorrere dall'anno 1996, tenuto
conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati, questi ultimi non
possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico
nelle qualifiche iniziali dei ruoli interessati per
collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di
stato, fino a concorrenza dei predetti oneri".
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