| (Lavoro notturno).
1. L'introduzione di turni di lavoro notturno è soggetta
alle stesse procedure di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e
3.
2. Gli accordi sindacali devono altresì prevedere:
a) il divieto di prestazione di turni
immediatamente successivi in capo allo stesso lavoratore;
b) l'alternanza dei lavoratori da adibire ai turni
di notte.
3. Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
straordinario, è dovuta al lavoratore una maggiorazione
retributiva non inferiore al 25 per cento della paga oraria di
fatto, sostituibile, a scelta del lavoratore stesso, con una
riduzione dell'orario settimanale, pari ad un quarto delle ore
di lavoro notturno prestate e da fruire durante il turno
immediatamente successivo. In tal caso il lavoratore è tenuto
a darne comunicazione al datore di lavoro prima dello
svolgimento del lavoro notturno. Nessun lavoratore può essere
assunto solo per il lavoro notturno, né può essere adibito
esclusivamente ad esso.
4. Le stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro
festivo non straordinario, salva l'ipotesi di cui all'articolo
9.
5. Per il personale femminile resta fermo il divieto di cui
all'articolo 5 della
Pag. 10
legge 9 dicembre 1977, n. 903, salva la sua deroga mediante
gli accordi sindacali di cui alla stessa norma di legge, da
stipularsi secondo le procedure di cui al comma 1 del presente
articolo. Anche in tal caso, tuttavia, la singola lavoratrice
può essere adibita al lavoro notturno solo subordinatamente al
suo assenso, manifestato successivamente all'accordo
sindacale.
| |