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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1769
DDL0414-0010
Progetto di legge Camera n. 414 - testo presentato - (DDL11-414)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C414. TESTIPDL
...C414.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC414 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Riposo festivo e settimanale).
    1.  Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi
  previsti dalle vigenti leggi, tutti i lavoratori subordinati e
  i dipendenti pubblici hanno diritto di astenersi dal lavoro e
  tutti i datori di lavoro privati e le amministrazioni
  pubbliche hanno diritto di sospendere il lavoro dei propri
  dipendenti.
    2.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano, salvo che
  in senso contrario dispongano le previsioni dei contratti
  collettivi e delle leggi speciali:
        a)  al personale navigante;
        b)  al personale militare e di pubblica
  sicurezza;
        c)  agli addetti ai servizi pubblici, di qualsiasi
  tipo e natura, anche se gestiti da imprese o soggetti privati,
  per i quali vi sia ragionevole necessità di funzionamento
  anche nei giorni festivi;
        d)  agli addetti alle lavorazioni industriali a
  ciclo continuo;
        e)  agli addetti a servizi di vigilanza, custodia o
  pronto intervento per la tutela della sicurezza di persone o
  beni;
        f)  agli addetti a pubblici esercizi, attività
  alberghiere o di ristorazione, attività di assistenza medica o
  paramedica, attività di assistenza a viaggiatori e turisti;
        g)  ai lavoratori che prestano la loro opera
  nell'ambito di spettacoli, manifestazioni sportive,
  manifestazioni culturali, fiere e mercati, sfilate di moda;
 
                              Pag. 11
 
        h)  ai dipendenti di aziende giornalistiche;
        i)  agli addetti ad attività artigianali o di
  commercio al minuto per le quali sia previsto il funzionamento
  anche nei giorni festivi da apposita legge regionale;
        l)  agli addetti ad altre attività, per le quali il
  funzionamento nelle giornate festive corrisponda ad esigenze
  tecniche od a ragioni di pubblica utilità, specificamente e
  tassativamente indicate in apposito decreto emanato dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
    3.  Nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, dei
  rapporti di lavoro subordinato di diritto privato, anche se
  intercorrenti tra cooperative di produzione e soci lavoratori,
  e dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e
  continuativa a carattere prevalentemente personale nei quali
  la distribuzione temporale della prestazione sia
  contrattualmente vincolata, è vietato il protrarsi della
  prestazione lavorativa per più di sei giorni consecutivi.
    4.  In tutti i rapporti di cui al comma 3 l'orario di lavoro
  deve essere distribuito in modo tale che ne risulti assicurato
  al lavoratore un riposo settimanale di durata non inferiore a
  trentadue ore consecutive, comprendenti l'intero lasso di
  tempo dalle ore zero alle ore ventiquattro di una stessa
  giornata.
    5.  In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei
  commi 3 e 4, il datore di lavoro è punito con una sanzione
  amministrativa pecuniaria pari a lire 500.000 per ogni
  lavoratore privato del regolare riposo settimanale e per ogni
  giorno o frazione di giorno di lavoro prestato oltre il sesto
  consecutivo, fino ad un massimo di lire 2.000.000 per ciascuna
  serie di sette giorni consecutivi di lavoro irregolare.
    6.  Restano salve le disposizioni di cui alla legge 8 marzo
  1989, n. 101.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-414 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0414 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=009 PAGFIN=0011 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=041400 00 FASCIDC=11DDL0414 SORTNAV=0041400 000 00000 ZZDDLC414 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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