| (Riposo festivo e settimanale).
1. Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi
previsti dalle vigenti leggi, tutti i lavoratori subordinati e
i dipendenti pubblici hanno diritto di astenersi dal lavoro e
tutti i datori di lavoro privati e le amministrazioni
pubbliche hanno diritto di sospendere il lavoro dei propri
dipendenti.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano, salvo che
in senso contrario dispongano le previsioni dei contratti
collettivi e delle leggi speciali:
a) al personale navigante;
b) al personale militare e di pubblica
sicurezza;
c) agli addetti ai servizi pubblici, di qualsiasi
tipo e natura, anche se gestiti da imprese o soggetti privati,
per i quali vi sia ragionevole necessità di funzionamento
anche nei giorni festivi;
d) agli addetti alle lavorazioni industriali a
ciclo continuo;
e) agli addetti a servizi di vigilanza, custodia o
pronto intervento per la tutela della sicurezza di persone o
beni;
f) agli addetti a pubblici esercizi, attività
alberghiere o di ristorazione, attività di assistenza medica o
paramedica, attività di assistenza a viaggiatori e turisti;
g) ai lavoratori che prestano la loro opera
nell'ambito di spettacoli, manifestazioni sportive,
manifestazioni culturali, fiere e mercati, sfilate di moda;
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h) ai dipendenti di aziende giornalistiche;
i) agli addetti ad attività artigianali o di
commercio al minuto per le quali sia previsto il funzionamento
anche nei giorni festivi da apposita legge regionale;
l) agli addetti ad altre attività, per le quali il
funzionamento nelle giornate festive corrisponda ad esigenze
tecniche od a ragioni di pubblica utilità, specificamente e
tassativamente indicate in apposito decreto emanato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, dei
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato, anche se
intercorrenti tra cooperative di produzione e soci lavoratori,
e dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e
continuativa a carattere prevalentemente personale nei quali
la distribuzione temporale della prestazione sia
contrattualmente vincolata, è vietato il protrarsi della
prestazione lavorativa per più di sei giorni consecutivi.
4. In tutti i rapporti di cui al comma 3 l'orario di lavoro
deve essere distribuito in modo tale che ne risulti assicurato
al lavoratore un riposo settimanale di durata non inferiore a
trentadue ore consecutive, comprendenti l'intero lasso di
tempo dalle ore zero alle ore ventiquattro di una stessa
giornata.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei
commi 3 e 4, il datore di lavoro è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a lire 500.000 per ogni
lavoratore privato del regolare riposo settimanale e per ogni
giorno o frazione di giorno di lavoro prestato oltre il sesto
consecutivo, fino ad un massimo di lire 2.000.000 per ciascuna
serie di sette giorni consecutivi di lavoro irregolare.
6. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 8 marzo
1989, n. 101.
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