| All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "deve essere
approvato" sono inserite le seguenti: ",entro 90
giorni,";
al comma 2:
alla lettera a), sono soppresse le parole:
"o ad apposita società da costituire";
la lettera b) è soppressa;
alla lettera c), la parola: "dovrà" è
sostituita dalla seguente: "dovesse";
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
parole: ",ivi compresa la possibilità della costituzione di
società, a durata temporanea, cui affidare attività
funzionalmente individuate da conferire al mercato";
il comma 3, è sostituito dai seguenti:
"3. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, il Governo provvede al trasferimento delle
funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle
società controllate, nonché, in proporzione, delle risorse
finanziarie già a carico del bilancio dello Stato, ai soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a).
3- bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 3, il comma 1 è soppresso.
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "nella
misura dello 0,75 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura dello 0,50 per cento".
All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Con il medesimo decreto vengono fissate le
modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al
Tesoro dello Stato, anche al fine di provvedere alla copertura
degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di
personale, oppure alla società costituita ai sensi
dell'articolo 2".
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DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 526
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