| (Ripartizione delle stesse mansioni fra due lavoratori).
1. E' ammessa la costituzione di rapporti di lavoro
aventi ad oggetto la ripartizione
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fra due lavoratori delle stesse mansioni, mediante
l'assunzione da parte di ciascuno di una obbligazione
divisibile allo svolgimento della prestazione nonché
dell'obbligo di sostituirsi reciprocamente in caso di assenza.
I contratti devono essere stipulati per iscritto, con
l'indicazione delle mansioni, dell'orario di lavoro di
ciascuno dei lavoratori, individuandone la durata massima
mensile e l'ammontare della retribuzione, che deve essere
comunque proporzionale alle ore di prestazione effettiva.
2. Nell'ipotesi di regimi di orario a livello individuale
inferiori a quello normale di cui all'articolo 1, o a quello
inferiore stabilito dal contratto collettivo, si applicano le
disposizioni relative al contratto a tempo parziale per la
determinazione del trattamento retributivo e previdenziale.
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