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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1771
DDL0414-0012
Progetto di legge Camera n. 414 - testo presentato - (DDL11-414)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C414. TESTIPDL
...C414.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC414 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Periodi di aspettativa per motivi di salute, di studio e di
               riqualificazione professionale).
    1.  I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad usufruire
  durante il rapporto di lavoro di periodi di aspettativa
  ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalle leggi vigenti,
  per motivi di salute, di studio e di riqualificazione
  professionale.
    2.  Salvo più favorevoli condizioni stabilite dai contratti
  collettivi, il diritto compete ai lavoratori e alle
  lavoratrici che abbiano almeno due anni di anzianità di
  servizio, e almeno sette anni di anzianità contributiva.  Il
  periodo di aspettativa non può superare i dodici mesi
  continuativi, e spetta in ragione di dodici mesi ogni sette
  anni di anzianità contributiva.  Può essere frazionato in
  periodi non inferiori a sei mesi.  Il godimento del diritto può
  essere posticipato rispetto alla sua maturazione, ma non è
  consentito il cumulo di più di due periodi annuali di
  aspettativa.
    3.  Durante il periodo di aspettativa gli interessati hanno
  facoltà di ottenere l'erogazione da parte dell'ente
  previdenziale
 
                              Pag. 13
 
  cui sono iscritti, e secondo modalità stabilite dal Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale con decreto da emanarsi
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, di un'indennità pari all'80 per cento della
  retribuzione mensile.  I lavoratori e le lavoratrici con almeno
  cinque anni di anzianità hanno diritto di ottenere
  l'anticipazione del trattamento di fine rapporto secondo le
  modalità previste dall'articolo 2120, settimo, ottavo, nono,
  decimo e undicesimo comma, del codice civile.
    4.  L'età per la maturazione del diritto alla pensione
  nonché i requisiti per la pensione di anzianità vengono
  prolungati di un periodo corrispondente a quello nel quale
  sarebbe stato erogato a titolo di trattamento pensionistico un
  importo pari a quello percepito durante l'aspettativa
  goduta.
    5.  Non si fa luogo al prolungamento di cui al comma 4 ove
  il lavoratore abbia provveduto all'integrazione volontaria
  della contribuzione.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-414 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0414 TOTPAG=0014 TOTDOC=0015 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=016 PAGFIN=0013 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=041400 00 FASCIDC=11DDL0414 SORTNAV=0041400 000 00000 ZZDDLC414 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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