| (Periodi di aspettativa per motivi di salute, di studio e di
riqualificazione professionale).
1. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad usufruire
durante il rapporto di lavoro di periodi di aspettativa
ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalle leggi vigenti,
per motivi di salute, di studio e di riqualificazione
professionale.
2. Salvo più favorevoli condizioni stabilite dai contratti
collettivi, il diritto compete ai lavoratori e alle
lavoratrici che abbiano almeno due anni di anzianità di
servizio, e almeno sette anni di anzianità contributiva. Il
periodo di aspettativa non può superare i dodici mesi
continuativi, e spetta in ragione di dodici mesi ogni sette
anni di anzianità contributiva. Può essere frazionato in
periodi non inferiori a sei mesi. Il godimento del diritto può
essere posticipato rispetto alla sua maturazione, ma non è
consentito il cumulo di più di due periodi annuali di
aspettativa.
3. Durante il periodo di aspettativa gli interessati hanno
facoltà di ottenere l'erogazione da parte dell'ente
previdenziale
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cui sono iscritti, e secondo modalità stabilite dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale con decreto da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di un'indennità pari all'80 per cento della
retribuzione mensile. I lavoratori e le lavoratrici con almeno
cinque anni di anzianità hanno diritto di ottenere
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto secondo le
modalità previste dall'articolo 2120, settimo, ottavo, nono,
decimo e undicesimo comma, del codice civile.
4. L'età per la maturazione del diritto alla pensione
nonché i requisiti per la pensione di anzianità vengono
prolungati di un periodo corrispondente a quello nel quale
sarebbe stato erogato a titolo di trattamento pensionistico un
importo pari a quello percepito durante l'aspettativa
goduta.
5. Non si fa luogo al prolungamento di cui al comma 4 ove
il lavoratore abbia provveduto all'integrazione volontaria
della contribuzione.
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