| (Sanzioni).
1. Le contravvenzioni alla presente legge da parte dei
datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite, ferma
restando la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 8, con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000 per ogni giorno e per
ogni persona, raddoppiata in caso di recidiva.
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