| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dalla presente legge, valutati in lire
2.100 miliardi per l'anno 1992 e seguenti, si provvede, quanto
a lire 1.900 miliardi, mediante il maggiore gettito recato
dalle norme di cui al comma 2 e, quanto a lire 200 miliardi,
mediante il maggiore gettito di cui all'articolo 5, comma
7.
2. Il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto
ad adeguare, a partire dall'anno d'imposta 1992, i
coefficienti di rivalutazione del reddito catastale dei
fabbricati, in misura non inferiore alla variazione
dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un
fabbricato residenziale, verificatasi tra il 1974 e il 1990, e
in misura non superiore alla variazione del prodotto interno
lordo nello stesso periodo.
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