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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1776
DDL0415-0002
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge che
  raccomandiamo all'approvazione della Camera (e che riproduce,
  con modifiche ed aggiornamenti, la proposta già presentata
  nella X Legislatura dai deputati Ghezzi ed altri, di cui
  all'atto Camera n. 3769) si inscrive in un ampio disegno
  riformatore, ispirato ad un'ottica neo-promozionale e di
  sostegno della rappresentatività sindacale.
    E' una preziosa e sperimentata indicazione metodologica che
  va ancora raccolta e messa a frutto da parte del legislatore
  ordinario, valorizzando, accanto all'ineliminabile dato
  organizzativo ed istituzionale del sindacato, quello fornito
  dalla sua possibile investitura elettiva: nella direzione -
  che ispira la proposta in discorso - di un pluralismo
  sindacale
  effettivo, di cui va incentivata ogni emergente pulsione
  unitaria, ma che deve poter essere fatto - pure per quanto
  concerne il necessario raccordo tra rappresentanze sindacali e
  contrattazione collettiva - anche di consensi e di dissensi,
  di maggioranze e di minoranze.
    1. - La perdita di rappresentanza del sindacalismo
  confederale, che fatica a mantenere la sua base associativa
  tra i lavoratori occupati, e la sua caduta di
  rappresentatività anche in termini di autorevolezza e di
  credito di fronte alle controparti e all'opinione pubblica,
  dipendono sicuramente -  in primis -  da fattori
  strutturali (i profondi processi di trasformazione e
  ristrutturazione dell'apparato produttivo e
  dell'organizzazione del lavoro,
 
                               Pag. 2
 
  l'emergere di nuove figure e gruppi professionali, il
  conseguente venir meno di modelli culturali di tipo solidale),
  ma sono favorite, altrettanto certamente, anche dal
  trascinarsi d'un assetto dei rapporti interni al sindacato e
  tra sindacati giunto ormai ad una fase di avanzata
  obsolescenza.  Le regole del gioco che pure hanno segnato
  alcune tra le stagioni più felici del nostro sindacalismo -
  fondate su dati di esperienza storica e fattuale poi
  formalizzati e in certo modo stabilizzati dal legislatore, ma
  non assoggettati a periodiche verifiche sul campo - sono
  infatti uscite, dalle dure prove attraversate nella prima metà
  degli anni '80, logore e sfibrate, al punto che che la loro
  sopravvivenza è fonte, ormai, di guasti e di pericoli
  ulteriori. "Dobbiamo riconoscere - si è giustamente notato -
  che le tendenze corporative sono il riflesso di processi
  materiali di segmentazione, di declino delle vecchie
  ideologie, ma anche della sclerosi burocratica delle forme
  organizzative collettive".
    Spesso autogestite, talora inespresse e affidate alla
  prassi, quelle regole si fondavano sull'accettazione del
  criterio qualitativo/paritario, ovvero di parità formale tra
  sindacati egualmente assunti, con una presunzione storicamente
  fondata su passate esperienze ma non verificata nell'attualità
  dei fatti, come "maggiormente rappresentativi": concetto,
  quest'ultimo, posto a cardine dell'intero sistema, tanto nel
  settore privato (statuto dei lavoratori), quanto in quelli
  pubblici (legge quadro), nonché dello stesso riconoscimento
  del sindacato quale soggetto politico.  Criteri e concetti che
  hanno abbastanza a lungo effettivamente rispecchiato una reale
  capacità delle grandi centrali confederali di rappresentare
  gli interessi collettivi in modo tanto stabile quanto
  affidabile.
    Ma, a loro volta, i principali fattori di crisi che sono
  andati delineandosi nel tempo ineriscono strettamente proprio
  alla nozione di "maggiore rappresentatività".  Infatti, essi
  sono dati:
        a)  dall'intensificarsi delle tensioni e pulsioni
  tra i lavoratori, derivanti dalle ragioni strutturali prima
  ricordate;
        b)  dall'accentuarsi, di fronte a quelle spinte
  disgregatrici, ed in ogni settore, della
  concorrenza/competitività fra le stesse centrali
  confederali;
        c)  dall'inflazione del connotato della "maggiore
  rappresentatività", rapidamente sviluppatasi nell'incredibile
  ridda di sigle che caratterizza il pubblico impiego.
    Il secondo tra questi fattori di crisi ha poi aperto in
  molte circostanze - come è ormai comune esperienza -
  un'alternativa tra il conservare una situazione di stallo e lo
  stipulare un accordo separato.  Altrettanti episodi in cui il
  contrasto tra le parti sindacali, al di là del dissenso sui
  contenuti, cioè sulle politiche rivendicative, riveste anche
  il carattere di una divisione sulle regole.
    In questa situazione, come si è concluso in dottrina, "la
  formula della maggiore rappresentatività, pensata per
  consolidare i livelli di democrazia, rischia di produrre
  effetti opposti, perché essa riconosce al sindacato molti
  poteri esentandolo, però, nel contempo, dal dover rendere
  conto del loro uso tanto nei confronti dei lavoratori,
  iscritti o non iscritti, quanto nei confronti degli altri
  sindacati, ancorché anch'essi maggiormente
  rappresentativi".
    Sono proprio questi i principali motivi che pongono oggi il
  problema di vincere la forza d'inerzia di una cultura
  costruita ormai soltanto a misura dell'esperienza trascorsa e
  di lasciar spazio ad una immaginazione riformatrice, capace di
  avviare - all'interno di un progetto complessivo redatto non
  per linee difensive, ma in modo innovativo - una fase
  costituente di nuove regole dei rapporti intersindacali.  Si
  tratta, quindi, di superare la stessa nozione di una "maggiore
  rappresentatività" presunta, non, però, sostituendole il
  nulla, bensì a vantaggio di un più sicuro "criterio d'ordine",
  centrato sul concetto di una "rappresentatività" fondata sul
  consenso effettivamente ricevuto; finalizzata, oltre che a
  partecipare ad organi e collegi pubblici, cui oggi si accede
  solo
 
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  grazie al generico principio della "maggiore
  rappresentatività", anche (e soprattutto) alla legittimazione
  a trattare in vista di contratti od accordi destinati ad
  assumere una efficacia "qualificata", tanto nel settore
  privato quanto nei comparti del pubblico impiego.
    Parametri per la misurazione di tale consenso possono
  essere sia i dati risultanti dalle adesioni associative, sia
  quelli che si rispecchiano nell'esito di consultazioni
  condotte tra i lavoratori.  Si può pensare ad un  mix  tra
  i due metri di valutazione: ma dotato di significatività
  generale e referente primario per la valutazione della
  rappresentatività del sindacato quale soggetto politico
  dovrebbe essere, evidentemente, tanto nel settore privato come
  in quello pubblico, il criterio fornito dai risultati delle
  elezioni condotte nei luoghi di lavoro per la costituzione o
  il rinnovo delle rappresentanze sindacali di base.
    Afferrare, dunque, il toro per le corna: proprio questo
  significa infatti il saper riconsiderare i criteri di
  misurazione della rappresentatività sindacale,
  predeterminandone altresì le condizioni d'uso e dischiudendo
  la possibilità di un pluralismo sindacale autentico, fatto -
  anche nei rapporti tra i sindacati, oltre che tra i lavoratori
  - di consensi e di dissensi, di maggioranze e di minoranze.
  Nello stesso tempo, occorre incentivare, con previsioni di
  promozione e sostegno - e dunque "premiali" - i processi di
  convergenza e i vari possibili momenti di unità.
    2. - Occorre chiarire il metodo di questa possibile
  riforma.  In una prospettiva promozionale e di sostegno (quella
  stessa dello statuto dei lavoratori), il sindacato va, certo,
  considerato come un organismo di rappresentanza da
  riconoscersi in modo stabile ed al quale vanno accordate
  tutele e prerogative legali: ma il sindacato stesso deve, a
  sua volta, per poterne fruire, qualificarsi come espressione e
  strumento dei lavoratori, che esclusivamente da loro trae la
  sua ragion d'essere.
    Alla straordinaria complessità dell'oggetto sul quale si
  interviene, è allora necessario che corrisponda un arsenale di
  strumenti di intervento altrettanto ricco e multiforme.
  Occorre far leva su un rapporto di rispetto con l'autonomia
  collettiva e fondarsi su un ricorso contestuale o almeno
  parallelo a più fonti: norme di legge, disposizioni di
  autoregolamentazione, contrattazione ai vari livelli.  Debbono
  essere questi i poli di irraggiamento di una disciplina
  pensata come un insieme di misure non invadenti né tanto meno
  repressive, e dunque estranee a qualunque furore o astratto
  zelo regolatorio, ma funzionali, nel loro concorso:
        a)  a fornire nuove e più efficienti condizioni di
  svolgimento dell'autonomia collettiva;
        b)  a consentire un governo più razionale dei
  conflitti.
    La legislazione che qui proponiamo - di sostegno della
  democraticità della rappresentanza sindacale e di premio per
  l'unità di azione tra sindacati - vuole in ogni caso
  salvaguardare il principio della volontarietà
  dell'associazione e della rappresentanza, nonché quello della
  "pari dignità" di ogni formazione sindacale e quello
  dell'autonomia contrattuale.  Disegna infatti una disciplina
  fondata sulla inammissibilità di qualsiasi monopolio
  rappresentativo, sulla fisiologica normalità della concorrenza
  tra sindacati sia di radicata che di nuova costituzione, ma
  anche su un insieme di incentivi all'azione unitaria.  Nello
  stesso tempo, ambisce a fornire una risposta equilibrata
  all'esigenza di dare il giusto peso al maggiore o minore
  consenso espresso, verso l'uno o l'altro sindacato, dai
  lavoratori interessati, con particolare riferimento alle
  ipotesi in cui tutti costoro saranno comunque destinatari dei
  risultati e degli effetti dell'attività negoziale, a
  cominciare da quella a livello dei singoli luoghi di
  lavoro.
    Può aggiungersi che, vertendo sulle questioni della
  rappresentanza, della contrattazione per i pubblici impieghi e
  di
 
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  quella a livello aziendale - e non già sulla contrattazione
  per àmbiti di applicazione diversi da quello d'impresa -, la
  nostra attuale proposta, a differenza di alcune parti di
  quella presentata nella X Legislatura, che qui si sono omesse,
  non presuppone, sotto un profilo tecnico-giuridico, una
  riforma dell'articolo 39 della Costituzione.  A questa
  revisione costituzionale è diretta un'altra proposta (atto
  Camera n. 416), che della presente condivide ispirazione e
  propositi di carattere generale, ma che non ne appare affatto
  un'indispensabile condizione.
    3. - Partiamo dalla considerazione secondo la quale
  l'ambito primario di esercizio e di sviluppo dei diritti
  sindacali sono i luoghi e gli ambienti di lavoro, ove si
  formano le rappresentanze sindacali d'impresa o di unità
  produttiva (nel settore privato) e quelle di unità
  amministrativa (nei pubblici impieghi).  Ad ognuno di questi
  radicamenti associativi - vuoi che aderisca ad un sindacato
  confederale o che invece ne sia autonomo, vuoi che si tratti
  di una formazione puramente aziendale -, va riconosciuta,
  nella sua sfera (ed anche se volontariamente organizzato in
  relazione ad una sola categoria di lavoratori), quella qualità
  rappresentativa che gli è propria, assieme ad alcuni sostegni
  legislativi minimali, o "d'ingresso " (quali, ad esempio, quei
  "diritti di organizzazione", che consistono in un numero di
  permessi retribuiti commisurato al dato quantitativo degli
  associati, nella protezione dei propri dirigenti contro
  licenziamenti o trasferimenti ingiustificati, nel diritto di
  assemblea retribuita per i propri aderenti, nei vari diritti
  di riscossione dei contributi sindacali tramite delega
  conferita al datore di lavoro, di affissione, di uso di locali
  e così via): e dunque ben oltre quanto è oggi previsto - nella
  comparazione tra la disciplina generale di cui all'articolo 14
  e quella specificamente promozionale di cui agli articoli 19 e
  seguenti - dalla stessa legge 20 maggio 1970, n. 300.
    Ma a questa considerazione di base se ne aggiunge subito
  un'altra: quella, cioè, secondo la quale il sindacato o la sua
  istanza di luogo di lavoro che, senza perdere il proprio
  originario carattere associativo, voglia uscire dal chiuso di
  una dimensione puramente organizzativa ed aprirsi al confronto
  con tutti i lavoratori per ricevere dal loro consenso una
  pienezza di investitura (e divenire, con ciò,
  "rappresentativo"), debba essere incoraggiato a farlo.  Ciò sia
  con il riconoscimento di particolari facilitazioni alla sua
  azione sindacale (ad esempio, un'ulteriore quota di permessi
  retribuiti per i suoi dirigenti aziendali, commisurata, questa
  volta, non più al numero degli iscritti, ma al voto ricevuto),
  sia di peculiari prerogative od attribuzioni in sede di
  contrattazione.
    Una sorta, insomma, di sistema binario, che accompagna (o,
  meglio, aggiunge) all'impiego del criterio associativo, inteso
  come criterio di partenza per una disciplina di base eguale
  per tutti, quello elettorale, tramite il quale il sindacato
  chiede appunto a tutti i lavoratori interessati (o dell'ambito
  di riferimento che esso stesso determina), iscritti o no,
  l'investitura ad esercitare una rappresentanza di carattere
  generale, che eccede il diritto comune dei privati.
    Queste rappresentanze sindacali elettive, come potranno
  agire e contrattare separatamente, così potranno farlo in modo
  congiunto: ed è in effetti quest'ultima modalità quella che la
  legge si propone di incentivare.  Non si prevede una
  rappresentanza elettiva unica (una sorta, insomma, di
  commissione interna di vecchio stampo, dotata magari di
  qualche potere in più: ciò che comporterebbe, in questa stessa
  sede, una complicata e rigida disciplina legale sulla
  composizione dei collegi elettorali, sul  quorum  e via
  dicendo), né tantomeno obbligatoria: anche se,
  volontariamente, e cioè su accordo di "tutte" le
  rappresentanze presenti nel luogo di lavoro, una loro
  espressione unitaria sarà ben possibile (ma, appunto, secondo
  un modello "inclusivo", e non già "esclusivo").  Al contrario,
  si assume apertamente la possibilità di più rappresentanze
  elettive tra loro separate e concorrenti, proprio perché
  radicate, ciascuna
 
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  di esse, nelle rispettive associazioni ed elette secondo
  proprie formule organizzative; e non si impone neppure di
  costituirsi, al tavolo della contrattazione, quale agente
  negoziale unitario che delibera secondo il formarsi di sue
  interne maggioranze (pur se, come si è detto, si tratta di un
  risultato anch'esso presente, se raggiunto su base
  convenzionale ed allargata a tutti i soggetti collettivi
  interessati, alla dinamica della nostra proposta).
    Per un verso, si sancisce che, se anche gli altri sindacati
  (o le loro istanze di base) vogliono seguire quello che prende
  l'iniziativa del confronto elettorale, essi debbono presentare
  le loro liste entro un termine certo, cosicché le elezioni
  siano contemporanee ed avvengano secondo modalità (ad esempio,
  ambito di riferimento, definizione delle circoscrizioni,
  rapporto tra numero degli eletti e numero complessivo dei
  dipendenti, ecc.) stabilite tra i sindacati stessi.  Per altro
  verso, si prevede un meccanismo che premia l'unità di azione
  anche nelle ulteriori fasi negoziali (ad esempio, un contratto
  di "minoranza", cioè stipulato da rappresentanze sindacali
  che, in occasione delle elezioni per la loro costituzione o
  rinnovo, hanno raccolto meno di una certa maggioranza
  qualificata di voti, non diverrà produttivo di effetti se non
  è confermato da una consultazione da indirsi tra i lavoratori;
  reciprocamente, un contratto "di maggioranza" sarà
  immediatamente efficace per tutti, a meno che
  un'organizzazione dissenziente e sufficientemente
  rappresentativa o una quota rilevante di lavoratori chieda,
  sempre entro un termine certo, un  referendum  risolutivo
  o abrogativo, e consegua poi la maggioranza assoluta dei
  votanti).
    Diviene, in tal modo, preciso interesse di tutti i
  sindacati e degli stessi datori di lavoro, privati o pubblici
  che siano, evitare accordi "separati", probabilmente "di
  minoranza" e pertanto bisognosi di conferma referendaria: si
  pensi, per valutare la portata dell'innovazione, ai contratti
  collettivi che introducono nuove ipotesi di apposizione del
  termine, a quelli che rimuovono il divieto di lavoro notturno
  per le donne, o che regolamentano il lavoro a tempo parziale,
  o agli stessi contratti aziendali di solidarietà e così
  via.
    In coerente sviluppo di queste linee di politica
  legislativa, la legge che qui proponiamo provvede poi:
      1) a definire criteri di accertamento della
  rappresentatività effettiva dei sindacati di livello
  nazionale, mediante un meccanismo di riferimento che considera
  "rappresentativi" quei sindacati che, nelle elezioni per gli
  organismi rappresentativi di base, abbiano ricevuto adesioni
  complessivamente superiori ad una certa percentuale dei
  votanti, rapportati, a seconda dell'ambito di riferimento
  privato o pubblico, all'intera categoria o comparto (con una
  norma transitoria, dovrebbero riconoscersi intanto come
  rappresentativi, sino allo svolgimento delle elezioni, i
  sindacati firmatari dei contratti o degli accordi al momento
  applicabili);
      2) ad estendere il riconoscimento dei "diritti sindacali"
  (elezione di delegati interaziendali o anche aziendali e loro
  prerogative e tutele) anche all'interno delle imprese "minori"
  (ove il discrimine dimensionale è ancora quello indicato
  dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300);
      3) ad attribuire alle rappresentanze elettive l'insieme
  dei diritti di informazione, consultazione, parere e proposta
  già previsti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi,
  così da poter ravvisare, in questi organismi, il vero e
  proprio collettore del "sapere" necessario a scopi sia
  negoziali che di "controllo", e prefigurandosi in tal modo un
  principio di attuazione dello stesso articolo 46 della
  Costituzione.
    4. - Occorre solo aggiungere, per maggiore chiarezza, che
  la nuova regolamentazione legislativa, che qui proponiamo,
  delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro privati o
  pubblici, si traduce in una previsione di carattere in senso
  lato dispositivo, nel senso che la legge fornisce a tutte le
  entità sindacali la possibilità di
 
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  costituire una loro rappresentanza anche nelle ipotesi di un
  pluralismo concorrenziale che, nel caso concreto, impedisca la
  formazione di rappresentanze unitarie.  Ma ciò non significa
  che la formazione di rappresentanze unitarie, per accordo tra
  i vari sindacati o (a seconda delle convenienze) tra gli
  stessi e le controparti datoriali, sia impossibile, né tanto
  meno vietata.  E' una possibilità che resta sempre aperta, nel
  sistema delle relazioni industriali, all'autonomia collettiva:
  ed anzi, come abbiano già osservato e come ancora vedremo, la
  legge in discorso apertamente la prevede e comunque incoraggia
  tutti i comportamenti unitari.  Del resto, ricordiamo quanto è
  accaduto, come è noto, con l'attuale formulazione della stessa
  legge n. 300 del 1970: il suo articolo 19 prevede infatti la
  costituzione, su base associativa, proprio di rappresentanze
  sindacali aziendali tra loro indipendenti e quindi
  concorrenziali, senza neppure menzionare, come invece noi
  facciamo, la possibilità di organismi unitari da costituire
  con metodo "inclusivo": e tuttavia non ha impedito
  all'autonomia collettiva di fondare, ed esattamente sulla base
  della sua stessa normativa (cfr. anche l'articolo 29), la
  diversa figura dei consigli di fabbrica, costituiti su base
  elettiva ed unitaria, avendo i diversi sindacati accettato, a
  tale scopo, di graduare le loro rappresentanze all'interno del
  consiglio in proporzione ai voti ricevuti nelle elezioni per
  la sua formazione, e di aver dunque, rispetto ad un insieme
  predeterminato, un diverso numero di delegati.
    Tutto questo premesso, sottolineiamo ancora che alle
  rappresentanze non elettive, comunque costituite - anche nella
  forma di pure e semplici sezioni aziendali di un sindacato
  "esterno" o in quella di una aggregazione di altro tipo, anche
  se di carattere solo aziendale - spettano, nel sistema che qui
  delineiamo, delle garanzie di agibilità proporzionate alla
  consistenza associativa od organizzativa raggiunta, nonché, in
  ogni caso, quelle a tutela del dissenso: ma nessun potere
  negoziale  ex lege,  che vada al di là della cerchia degli
  aderenti.  Alle rappresentanze elette spetta invece la capacità
  di stipulare contratti collettivi aziendali con efficacia
  giuridica generalizzata a tutto il personale occupato
  nell'unità di riferimento dei contratti stessi.  In
  particolare, quando vi sia il supporto del consenso
  maggioritario degli interessati, spetta a queste
  rappresentanze elettive la capacità di stipulare, nelle
  ipotesi indicate da speciali previsioni di legge, i contratti
  contenenti atti di disposizione dei diritti dei singoli (i
  cosiddetti contratti "in deroga"), nonché quei contratti che
  siano volti a determinare le forme di interessamento dei
  lavoratori all'andamento economico dell'impresa o gli istituti
  previdenziali integrativi, a livello d'impresa, della
  previdenza pubblica.
    Anche l'istituto del  referendum,  come si è detto,
  trova in questo sistema una sua puntuale collocazione, non
  come strumento di generica "validazione consensuale" né come
  momento isolato di "democrazia intermittente", ma quale mezzo
  straordinario di controllo  a posteriori,  da impiegarsi
  in ipotesi ed in circostanze, precisamente definite e
  delimitate, di crisi nell'esercizio del mandato
  rappresentativo ottenuto dalle rappresentanze elettive ovvero
  nei rapporti intersindacali.  Del resto, sembra evidente, come
  altri ha osservato, che "la possibilità offerta ai lavoratori
  di eleggere periodicamente i loro rappresentanti, e dunque di
  sanzionare nelle elezioni successive la cattiva prova da loro
  eventualmente data, mentre responsabilizza e insieme
  conferisce autorità ai rappresentanti, modera la propensione
  verso il ricorso sistematico al canale della democrazia
  diretta referendaria".
    Le procedure referendarie, comunque, non interferiscono mai
  con i procedimenti decisionali "interni" dei sindacati: in
  altre parole, non sembra compito della legge intervenire
  (anche se si rintracciano, nel diritto comparato, eloquenti
  esempi al proposito) sulle formule della "democrazia interna"
  delle organizzazioni sindacali.
    Va sottolineato, piuttosto, che il criterio maggioritario
  riceve, nel testo che proponiamo, un'altra significativa
  applicazione anche a livello di accordi di carattere
 
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  nazionale.  Infatti, quando venga in rilievo un accordo
  di comparto, esso non potrà venire recepito ed emanato con
  decreto presidenziale, come prevede la legge 29 marzo 1983, n.
  93, ove si tratti di accordo stipulato da organizzazioni
  sindacali che, complessivamente, abbiano ricevuto adesioni,
  nelle elezioni per la costituzione o il rinnovo degli
  organismi rappresentativi del personale, inferiori ad una
  quota che si indica nel 60 per cento dei votanti.
    5. - I capisaldi del testo proposto all'attenzione della
  Camera sono pertanto, riassuntivamente, i seguenti:
      1) a nessuno viene tolto, a tutti viene data una
  piattaforma minima di partenza (articolo 1, commi 1 e 2 e
  comma 5; articolo 3; articolo 9, commi 1 e 3, ecc.); mentre un
  "di più" di diritti e prerogative viene riconosciuto alle
  rappresentanze sindacali elettive di cui all'articolo 1
  (articolo 7; articolo 10; e naturalmente il primo inciso del
  comma 3 dell'articolo 1);
      2) si offre una disciplina giuridica comune, tutte le
  volte in cui è possibile, alle rappresentanze costituite nel
  settore privatistico, nelle singole imprese o loro unità
  produttive, e a quelle costituite nelle unità amministrative
  (articoli 1, 2, 9, 11 comma 1); ovvero si offre una disciplina
  sostanzialmente simmetrica (cfr. i commi 1 e 2 dell'articolo
  4, gli articoli 6 e 7, ecc.);
      3) viene liquidata (salvo che per quanto riguarda la
  stipulazione degli accordi intercompartimentali di cui agli
  articoli 5 e 12 della legge n. 93 del 1983: ma il concetto
  sfuma, a quel livello della disciplina del pubblico impiego,
  nella sfera della politicità pura) la nozione di "maggiore
  rappresentatività", che però viene sostituita da un più
  incisivo "criterio d'ordine", fornito dalla nozione di
  "sindacato rappresentativo", che è tale sulla base del
  consenso "effettivamente" ricevuto "articolo 4; articolo 1,
  comma 3, lettera  a);  articolo 9, comma 5";
      4) si forniscono gli strumenti anche referendari per una
  effettiva partecipazione e consultazione dei lavoratori
  nell' iter  di conclusione dei contratti aziendali
  (articolo 7).
    In particolare, l'articolo 1 prevede una figura giuridica
  unitaria di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro,
  privati o pubblici che siano (ridisciplina, pertanto, la
  materia di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
  300, ed all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93: che
  del resto sono espressamente abrogati dall'articolo 12 della
  presente proposta di legge).  Questa figura viene poi
  specificata, per quanto riguarda le piccole imprese (da 5 a 15
  dipendenti), dall'articolo 5.  Inoltre, l'articolo 1 offre la
  distinzione di fondo tra le rappresentanze sindacali elettive
  (comma 3) e le altre, ed una prima diversificazione per quanto
  attiene ai permessi retribuiti spettanti ai loro dirigenti ai
  sensi dell'articolo 3.  L'elemento associativo gioca un ruolo
  esclusivo per quanto riguarda le rappresentanze di cui ai
  commi 1 e 2; viene invece integrato dal dato elettorale per
  quanto attiene alle rappresentanze di cui al comma 3, senza
  per altro sparire (ed anzi giocando ancora un ruolo di
  carattere costitutivo ai sensi della lettera  a)  del
  comma medesimo, che radica in ogni caso le rappresentanze
  elettive, per la delicatezza dei compiti che sono chiamate a
  svolgere, nei sindacati qualificati come "rappresentativi" ai
  sensi dell'articolo 4).  I commi 4 e 5 concedono per altro
  ulteriori prerogative alle stesse rappresentanze che in quei
  sindacati "rappresentativi" non si riconoscono, a condizione
  che partecipino alle elezioni e vi conseguano almeno il 10 per
  cento dei voti.
    A loro volta, i commi 6, 7 e 8 consentono, a condizione che
  lo concordino "tutte" le rappresentanze presenti nel luogo di
  lavoro, anche la formazione (eventualmente fin dall'inizio) di
  un organismo unitario, capace di agire quale "agente negoziale
  unico", al quale (appunto perché concordato tra tutti i
  soggetti collettivi interessati ed eletto con il
 
                               Pag. 8
 
  concorso di tutti i lavoratori) vengono riconosciuti diritti
  e prerogative eguali a quelle che competono alle ordinarie e
  "singole" rappresentanze elettive.
    Le modalità e le procedure elettorali che riguardano la
  costituzione ed il rinnovo delle rappresentanze sono oggetto
  dell'articolo 2, che per altro si limita ad una disciplina di
  principio assai snella di tipo garantistico e preoccupata, in
  particolar modo, di assicurare la contemporaneità delle
  possibili elezioni di più rappresentanze e di raccomandare a
  chi le organizza un criterio di rispetto per le diverse
  professionalità, quando questo sia necessario per la
  rilevazione della rappresentatività effettiva (commi 2 e 3).
  Di notevole rilievo politico è il comma 6: in ogni caso, le
  rappresentanze sindacali (ed anche il menzionato organismo
  unitario) decadono dopo un triennio dalla loro elezione; e del
  resto già il comma 2 afferma che le elezioni hanno periodicità
  massima triennale (vedasi anche la lettera  b)  del comma
  3 dell'articolo 1).  Trascorsi tre anni senza che si proceda al
  rinnovo, insomma, la rappresentanza elettiva si troverà
  riallineata a tutte le possibili altre, e potrà godere solo
  dei diritti "minimali", o "d'ingresso", che ad esse sono
  riservate.  Un messaggio, che vorremmo chiaro, di aperta
  critica ai possibili fenomeni di sclerosi burocratica.
    L'articolo 3 riprende e collega alla nuova disciplina,
  nella sostanza, l'attuale regolamentazione dei permessi
  retribuiti di cui all'articolo 23 della ricordata legge n. 300
  del 1970.  Di particolare significato, nel suo comma 1, è la
  estensione delle tutele previste in tema di licenziamenti e di
  trasferimenti dalla legge n. 300 del 1970 a tutti i dirigenti
  delle rappresentanze sindacali, comunque costituite, e quindi
  anche ai dirigenti di quelle non elettive.
    A sua volta, l'articolo 4 istituisce l'accennato "criterio
  d'ordine" di carattere generale in tema di rappresentatività,
  da valere a livello nazionale.  Sono considerati
  rappresentativi i sindacati che, nelle elezioni riferite alle
  categorie o, rispettivamente, ai comparti, abbiano ricevuto
  almeno il 10 per cento dei voti, tenendosi conto, ovviamente,
  in relazione alla già ricordata periodicità delle elezioni
  stesse, di quelle svoltesi entro il triennio.  La correlazione
  biunivoca chiaramente intercorrente tra questa norma e la
  lettera  a)  del comma 3 dell'articolo 1 impone comunque
  una disciplina transitoria, che, per l'intanto (vedasi anche
  il comma 4 dell'articolo 2), riconosce come rappresentativi,
  ai vari effetti, i sindacati firmatari dei contratti od
  accordi già esistenti ed applicati.
    L'articolo 5 si occupa dei diritti sindacali nelle imprese
  minori, utilizzando per l'identificazione di tali imprese le
  "soglie" numeriche di personale occupato previste
  dall'articolo 35 della legge n. 300 del 1970, corrette
  tuttavia, rispetto alla legislazione oggi vigente (articolo 3,
  comma 10 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
  n. 863, ed articolo 21, comma 7 della legge 28 febbraio 1987,
  n. 56), dal comma 7 dell'articolo 1, ai sensi del quale si
  tiene conto, nel calcolo delle soglie stesse, anche dei
  lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o di
  apprendistato, di quelli assunti con contratto di lavoro a
  termine di durata superiore ai sei mesi e dei lavoratori a
  domicilio utilizzati in modo continuativo.  Si tratta, nella
  sostanza, di una normativa in parte suppletiva, perché
  prevede, come normale, la creazione di delegati sindacali
  interaziendali, lasciando però aperta alla contrattazione
  collettiva la possibilità di optare per veri e propri delegati
  di impresa.  Quel che interessa in questa sede è
  fondamentalmente l'estensione, anche a questi soggetti, dei
  diritti e dei compiti previsti dalla legge n. 300 del 1970, e
  soprattutto, ancora una volta, della speciale tutela contro i
  licenziamenti contenuta nella seconda parte del suo articolo
  18, nonché di quella in tema di trasferimenti prevista dal suo
  articolo 22.
    L'articolo 6, che modifica le norme della legge 29 marzo
  1983, n. 93, ricordate nei suoi commi 1 e 2, sancisce il
  divieto di recepire in decreti presidenziali
 
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  o con altri atti gli accordi di diverso livello che siano
  sottoscritti da organizzazioni sindacali che,
  complessivamente, abbiano ricevuto adesioni, nelle note
  elezioni, inferiori al 60 per cento dei votanti.
    Nell'articolo 7 (oltre che nel comma 2 dell'articolo 8) è
  contenuta la disciplina, sulla quale ci siamo già a lungo
  soffermati, della contrattazione aziendale e degli effetti di
  diverso tipo collegati a due tipi di eventuali consultazioni
  referendarie, nel primo dei quali (comma 2) può trovare
  compimento una vera e propria condizione sospensiva
  dell'efficacia del contratto "di minoranza", mentre, nel
  secondo, può avverarsi una condizione risolutiva dello stesso
  contratto "di maggioranza".  Da segnalarsi il limite posto dal
  secondo inciso del comma 1, relativo alle cosiddette
  "transazioni collettive" cui si riferisce, per parte sua,
  anche l'articolo 10.
    Ad un raffronto sperabilmente completo con alcune norme
  della legge n. 300 del 1970 è poi dedicato l'articolo 9, la
  cui portata eccede comunque quella di una semplice
  interpretazione autentica.  Esso va collegato, in un quadro
  sinottico del nuovo assetto legislativo che qui si propone,
  con l'articolo 12, che provvede all'abrogazione espressa di
  norme precedenti e
  tra l'altro pone le premesse, nel comma 1, per ulteriori
  evoluzioni normative.
    Nell'articolo 10 si formalizza la sostituzione del vecchio
  criterio imperniato sulla "maggiore rappresentatività", quando
  rilevino negozi contenenti, in senso lato, "transazioni
  collettive", con il requisito che si tratti di sindacati o di
  loro rappresentanze di base complessivamente "maggioritarie".
  La medesima condizione è richiesta dal comma 2 per le
  rappresentanze elettive che intendano concludere contratti di
  impresa o per gruppi di imprese riguardanti eventuali forme di
  interessamento dei lavoratori all'andamento economico
  aziendale e le forme di previdenza e di assistenza aziendale
  integrative di quelle pubbliche.
    L'articolo 11, poi, individua nelle rappresentanze elettive
  di cui al comma 3 dell'articolo 1 il soggetto legittimato ad
  esercitare i diritti di informazione, consultazione, parere e
  proposta già oggi variamente previsti.  In ogni caso, aggiunge
  la norma, fanno capo alle stesse rappresentanze le prerogative
  del genere indicato che attengono ad alcuni particolari
  oggetti, volta per volta desunti o da leggi vigenti, o dalle
  "parti prime", o premesse, di contratti collettivi, ovvero da
  altre discipline contenute nei medesimi.
 
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