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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1777
DDL0415-0003
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
Pag. 10 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Rappresentanze sindacali possono essere costituite, ad
  iniziativa dei lavoratori, in ogni impresa, ovvero in ogni sua
  sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
  occupi più di quindici dipendenti, nonché in ogni unità
  amministrativa definita ai sensi dell'articolo 14, primo
  comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
    2.  I dirigenti delle rappresentanze di cui al comma 1 hanno
  diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
  sindacali retribuiti non inferiori ad un'ora all'anno per ogni
  delega conferita al datore di lavoro privato o pubblico per la
  ritenuta del contributo sindacale.
    3.  Il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere
  ulteriori permessi retribuiti, per un ammontare pari a tre ore
  all'anno per ciascun dipendente addetto all'impresa od unità
  produttiva ovvero all'unità amministrativa di cui al comma 1,
  ai dirigenti delle rappresentanze sindacali che:
      a)  aderiscano ai sindacati nazionali rappresentativi
  ai sensi dell'articolo 4 nell'ambito della categoria definita
  dal contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa od
  unità produttiva, ovvero nell'ambito del comparto in cui è
  inserita l'unità amministrativa;
      b)  siano altresì costituite tramite elezioni aperte a
  tutti i lavoratori, e queste abbiano avuto luogo in data non
  anteriore a 36 mesi, si siano svolte secondo le modalità
  previste dall'articolo 2 e vi abbia preso parte almeno il 50
  per cento degli aventi diritto.
    4.  Nell'ipotesi di cui al comma 3 l'ammontare globale dei
  permessi retribuiti è
 
                              Pag. 11
 
  ripartito tra le rappresentanze sindacali in proporzione ai
  voti ricevuti, dedotta la quota eventualmente spettante, in
  proporzione ai loro voti, alle rappresentanze sindacali di cui
  al comma 5.
    5.  Partecipano altresì alla ripartizione di cui al comma 4
  le rappresentanze sindacali le quali, pur non aderendo ai
  sindacati di cui al comma 3, lettera  a),  abbiano
  conseguito almeno il 10 per cento dei voti nelle elezioni di
  cui al medesimo comma 3, lettera  b).  Ove queste
  rappresentanze non abbiano raggiunto l'indicata percentuale di
  voti, i corrispondenti permessi si intendono attribuiti, in
  proporzione ai risultati, alle rappresentanze di cui al comma
  3.
    6.  Resta salva la possibilità, su accordo di tutte le
  rappresentanze sindacali di cui al comma 1 presenti
  nell'impresa od unità produttiva ovvero amministrativa, di
  costituire organismi unitari di rappresentanza ai quali,
  qualora vengano composti tramite elezioni aperte a tutti i
  lavoratori con le modalità stabilite dall'accordo medesimo ed
  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
  all'articolo 2, vengono attribuiti i permessi previsti dai
  commi 2 e 3 del presente articolo nonché le prerogative
  sancite dai commi 2 e 3 dell'articolo 6, dal comma 1
  dell'articolo 7 e dagli articoli 10 e 11.  Trovano applicazione
  i limiti temporali di cui al comma 6 dell'articolo 2 e, nel
  loro ambito di riferimento, le previsioni di consultazione
  referendaria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.
    7.  Qualora le rappresentanze sindacali che raggiungono
  l'accordo di cui al comma 6 non concordino la presentazione di
  una lista unica, esse sono rappresentate all'interno
  dell'organismo unitario ivi previsto in proporzione dei voti
  ricevuti dalle singole liste, e secondo tale proporzione
  vengono assegnati i permessi agli aventi diritto.
    8.  Quando siano costituite le rappresentanze sindacali di
  cui al comma 3, l'accordo previsto dal comma 6 è validamente
  stipulato da tutte le stesse.
    9.  Ai fini del calcolo della soglia numerica di cui al
  comma 1 si tiene conto
 
                              Pag. 12
 
  anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e
  lavoro o di apprendistato, di quelli assunti con contratto di
  lavoro a termine di durata superiore ai sei mesi e dei
  lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.
    10.  Nell'ambito di imprese con più unità produttive le
  rappresentanze sindacali comunque costituite possono istituire
  organi di coordinamento.
 
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