| 1. Rappresentanze sindacali possono essere costituite, ad
iniziativa dei lavoratori, in ogni impresa, ovvero in ogni sua
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupi più di quindici dipendenti, nonché in ogni unità
amministrativa definita ai sensi dell'articolo 14, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. I dirigenti delle rappresentanze di cui al comma 1 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
sindacali retribuiti non inferiori ad un'ora all'anno per ogni
delega conferita al datore di lavoro privato o pubblico per la
ritenuta del contributo sindacale.
3. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere
ulteriori permessi retribuiti, per un ammontare pari a tre ore
all'anno per ciascun dipendente addetto all'impresa od unità
produttiva ovvero all'unità amministrativa di cui al comma 1,
ai dirigenti delle rappresentanze sindacali che:
a) aderiscano ai sindacati nazionali rappresentativi
ai sensi dell'articolo 4 nell'ambito della categoria definita
dal contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa od
unità produttiva, ovvero nell'ambito del comparto in cui è
inserita l'unità amministrativa;
b) siano altresì costituite tramite elezioni aperte a
tutti i lavoratori, e queste abbiano avuto luogo in data non
anteriore a 36 mesi, si siano svolte secondo le modalità
previste dall'articolo 2 e vi abbia preso parte almeno il 50
per cento degli aventi diritto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 l'ammontare globale dei
permessi retribuiti è
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ripartito tra le rappresentanze sindacali in proporzione ai
voti ricevuti, dedotta la quota eventualmente spettante, in
proporzione ai loro voti, alle rappresentanze sindacali di cui
al comma 5.
5. Partecipano altresì alla ripartizione di cui al comma 4
le rappresentanze sindacali le quali, pur non aderendo ai
sindacati di cui al comma 3, lettera a), abbiano
conseguito almeno il 10 per cento dei voti nelle elezioni di
cui al medesimo comma 3, lettera b). Ove queste
rappresentanze non abbiano raggiunto l'indicata percentuale di
voti, i corrispondenti permessi si intendono attribuiti, in
proporzione ai risultati, alle rappresentanze di cui al comma
3.
6. Resta salva la possibilità, su accordo di tutte le
rappresentanze sindacali di cui al comma 1 presenti
nell'impresa od unità produttiva ovvero amministrativa, di
costituire organismi unitari di rappresentanza ai quali,
qualora vengano composti tramite elezioni aperte a tutti i
lavoratori con le modalità stabilite dall'accordo medesimo ed
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 2, vengono attribuiti i permessi previsti dai
commi 2 e 3 del presente articolo nonché le prerogative
sancite dai commi 2 e 3 dell'articolo 6, dal comma 1
dell'articolo 7 e dagli articoli 10 e 11. Trovano applicazione
i limiti temporali di cui al comma 6 dell'articolo 2 e, nel
loro ambito di riferimento, le previsioni di consultazione
referendaria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.
7. Qualora le rappresentanze sindacali che raggiungono
l'accordo di cui al comma 6 non concordino la presentazione di
una lista unica, esse sono rappresentate all'interno
dell'organismo unitario ivi previsto in proporzione dei voti
ricevuti dalle singole liste, e secondo tale proporzione
vengono assegnati i permessi agli aventi diritto.
8. Quando siano costituite le rappresentanze sindacali di
cui al comma 3, l'accordo previsto dal comma 6 è validamente
stipulato da tutte le stesse.
9. Ai fini del calcolo della soglia numerica di cui al
comma 1 si tiene conto
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anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro o di apprendistato, di quelli assunti con contratto di
lavoro a termine di durata superiore ai sei mesi e dei
lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.
10. Nell'ambito di imprese con più unità produttive le
rappresentanze sindacali comunque costituite possono istituire
organi di coordinamento.
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