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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1778
DDL0415-0004
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  La comunicazione di indizione delle elezioni di cui
  all'articolo 1, comma 3, lettera  b),  è trasmessa al
  datore di lavoro dai lavoratori che ne hanno assunto
  l'iniziativa, e deve essere resa pubblica, mediante affissione
  in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di lavoro, che
  è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
  organizzative che consentano il regolare svolgimento delle
  elezioni e garantiscano comunque la segretezza del voto.
    2.  Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
  hanno luogo non prima di sessanta giorni dalla affissione
  della comunicazione di cui al comma 1.  Entro il medesimo
  termine debbono essere presentate, al fine di garantire la
  contestualità delle prove elettorali, eventuali ulteriori
  comunicazioni di indizione di elezioni per la costituzione o
  il rinnovo di altre rappresentanze sindacali.
    3.  Nelle elezioni di cui al comma 1 si deve tener conto,
  per la rilevazione della rappresentatività effettiva,
  dell'opportunità di istituire specifiche circoscrizioni
  elettorali relative a particolari categorie o professioni o a
  gruppi professionali omogenei, ovvero per singole aree
  territorialmente circoscritte.
    4.  Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni di
  cui al comma 1 l'ispettorato provinciale del lavoro, che è
  tenuto a comunicare i risultati delle elezioni stesse, entro
  trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale o, rispettivamente, al Dipartimento della funzione
  pubblica, i quali pubblicano i
 
                              Pag. 13
 
  risultati stessi in un apposito bollettino entro un termine
  compreso tra il trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
  al termine di ogni triennio successivo.
    5.  Il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto a
  verificare annualmente, in collaborazione con le singole
  amministrazioni, i dati di loro pertinenza di cui all'articolo
  1, comma 3, lettera  b),  ed all'articolo 4.
    6.  In ogni caso le rappresentanze sindacali di cui al comma
  3 dell'articolo 1 decadono dopo un triennio dalla loro
  elezione.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-415 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0415 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=009 PAGFIN=0013 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=041500 00 FASCIDC=11DDL0415 SORTNAV=0041500 000 00000 ZZDDLC415 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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