| 1. La comunicazione di indizione delle elezioni di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), è trasmessa al
datore di lavoro dai lavoratori che ne hanno assunto
l'iniziativa, e deve essere resa pubblica, mediante affissione
in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di lavoro, che
è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed
organizzative che consentano il regolare svolgimento delle
elezioni e garantiscano comunque la segretezza del voto.
2. Le elezioni, che hanno periodicità massima triennale,
hanno luogo non prima di sessanta giorni dalla affissione
della comunicazione di cui al comma 1. Entro il medesimo
termine debbono essere presentate, al fine di garantire la
contestualità delle prove elettorali, eventuali ulteriori
comunicazioni di indizione di elezioni per la costituzione o
il rinnovo di altre rappresentanze sindacali.
3. Nelle elezioni di cui al comma 1 si deve tener conto,
per la rilevazione della rappresentatività effettiva,
dell'opportunità di istituire specifiche circoscrizioni
elettorali relative a particolari categorie o professioni o a
gruppi professionali omogenei, ovvero per singole aree
territorialmente circoscritte.
4. Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni di
cui al comma 1 l'ispettorato provinciale del lavoro, che è
tenuto a comunicare i risultati delle elezioni stesse, entro
trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o, rispettivamente, al Dipartimento della funzione
pubblica, i quali pubblicano i
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risultati stessi in un apposito bollettino entro un termine
compreso tra il trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
al termine di ogni triennio successivo.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto a
verificare annualmente, in collaborazione con le singole
amministrazioni, i dati di loro pertinenza di cui all'articolo
1, comma 3, lettera b), ed all'articolo 4.
6. In ogni caso le rappresentanze sindacali di cui al comma
3 dell'articolo 1 decadono dopo un triennio dalla loro
elezione.
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