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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1779
DDL0415-0005
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Sono dirigenti delle rappresentanze sindacali comunque
  costituite, ai fini di cui ai commi quarto, quinto, sesto e
  settimo dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, nonché delle altre forme di tutela
  previste dalla legge e dai contratti ed accordi collettivi, ed
  ai fini della disciplina dei permessi retribuiti prevista
  dall'articolo 1 della presente legge, i prestatori di lavoro
  che come tali sono indicati al datore di lavoro dalle
  rispettive rappresentanze sindacali secondo le regole che le
  medesime si danno, tenendo conto, ove si tratti di
  rappresentanze sindacali elettive, dell'ordine delle
  preferenze ricevute nelle elezioni di cui alla lettera  b)
  del comma 3 dell'articolo 1.
    2.  Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
  di lavoro, anche aziendali, hanno diritto ai permessi
  retribuiti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché a
  quelli non retribuiti di cui all'articolo 24 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, almeno:
      a)  un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
  nelle imprese od unità produttive che occupano fino a 200
  dipendenti;
      b)  un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti
  per ciascuna rappresentanza
 
                              Pag. 14
 
  sindacale nelle imprese od unità produttive che
  occupano fino a 3.000 dipendenti;
      c)  un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
  per ciascuna rappresentanza sindacale, nelle imprese od unità
  produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
  minimo di cui alla lettera  b).
    3.  Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui
  al comma 2 deve darne comunicazione scritta al datore di
  lavoro di regola 24 ore prima, tramite la propria
  rappresentanza sindacale.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-415 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0415 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=013 PAGFIN=0014 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=041500 00 FASCIDC=11DDL0415 SORTNAV=0041500 000 00000 ZZDDLC415 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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