| 1. Sono dirigenti delle rappresentanze sindacali comunque
costituite, ai fini di cui ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché delle altre forme di tutela
previste dalla legge e dai contratti ed accordi collettivi, ed
ai fini della disciplina dei permessi retribuiti prevista
dall'articolo 1 della presente legge, i prestatori di lavoro
che come tali sono indicati al datore di lavoro dalle
rispettive rappresentanze sindacali secondo le regole che le
medesime si danno, tenendo conto, ove si tratti di
rappresentanze sindacali elettive, dell'ordine delle
preferenze ricevute nelle elezioni di cui alla lettera b)
del comma 3 dell'articolo 1.
2. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali, hanno diritto ai permessi
retribuiti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché a
quelli non retribuiti di cui all'articolo 24 della legge 20
maggio 1970, n. 300, almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
nelle imprese od unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti
per ciascuna rappresentanza
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sindacale nelle imprese od unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
per ciascuna rappresentanza sindacale, nelle imprese od unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla lettera b).
3. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui
al comma 2 deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite la propria
rappresentanza sindacale.
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