| 1. Ai fini della presente legge sono considerati sindacati
nazionali rappresentativi, sino allo svolgimento delle
elezioni di cui alla lettera b) del comma 3
dell'articolo 1 e fatta salva la previsione di cui al comma 2
del presente articolo, i sindacati firmatari dei contratti
nazionali di categoria applicati nell'impresa o nell'unità
produttiva. Successivamente, sono considerati tali i sindacati
che abbiano ricevuto adesioni complessivamente superiori al 10
per cento dei votanti nelle citate elezioni riferite
all'intera categoria individuata dal contratto collettivo.
2. Nei comparti regolati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93,
sono considerati sindacati nazionali rappresentativi, sino
allo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b)
del comma 3 dell'articolo 1, i sindacati firmatari degli
accordi previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della medesima
legge, come modificati dalla legge 8 agosto 1985, n. 426.
Successivamente, sono considerati tali i sindacati che abbiano
ricevuto adesioni complessivamente superiori al 10 per cento
dei votanti nelle citate elezioni riferite all'intero
comparto.
3. Ai fini previsti dai commi 1 e 2 si terrà conto delle
elezioni svoltesi entro un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge e in ogni triennio successivo.
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