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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1781
DDL0415-0007
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 15 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  I contratti collettivi, anche aziendali, possono
  prevedere, per le imprese od unità produttive il cui livello
  di occupazione sia inferiore a quello previsto dal comma 1
  dell'articolo 1, ma nelle quali siano occupati almeno cinque
  prestatori di lavoro, le modalità per l'elezione, ad
  iniziativa dei lavoratori, di delegati aziendali o di cantiere
  ovvero di delegati interaziendali, eletti questi ultimi per
  zone o per altri ambiti di riferimento definiti dai contratti
  medesimi.
    2.  I delegati interaziendali debbono essere dipendenti di
  una delle imprese interessate.  Competono ai delegati di cui al
  comma 1 i compiti ed i diritti dei dirigenti delle
  rappresentanze sindacali ed i permessi retribuiti loro
  spettanti, in ragione di un'ora all'anno, salvo diversa e più
  favorevole previsione dei contratti, per ciascun dipendente
  addetto alle imprese interessate, sono ripartiti, qualora si
  tratti di delegati interaziendali, tra le imprese stesse in
  proporzione al numero dei rispettivi dipendenti.
    3.  I lavoratori delle imprese od unità produttive di cui al
  comma 1 hanno diritto di riunirsi durante l'orario di lavoro
  nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la
  normale retribuzione.  Tali riunioni si svolgono fuori dai
  luoghi di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti
  collettivi.  Le riunioni sono convocate dal delegato aziendale
  o interaziendale con ordine del giorno su materie di interesse
  sindacale e del lavoro.
    4.  Ai fini del calcolo della soglia numerica si seguono i
  criteri indicati dal comma 9 dell'articolo 1.  I lavoratori ivi
  previsti partecipano alla nomina del delegato sindacale
  aziendale o interaziendale ed alle riunioni di cui al comma
  3.
    5.  Il delegato sindacale di cui al comma 1 gode della
  tutela contro i licenziamenti ingiustificati di cui ai commi
  quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 della legge
  20 maggio 1970, n. 300 e di quella in tema di trasferimenti
  disposta dall'articolo 22 della stessa legge.
 
                              Pag. 16
 
    6.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nelle imprese od unità
  produttive di cui al comma 1 deve comunque provvedersi alla
  trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti
  che ne effettuino la richiesta, con modalità tali da
  assicurare la segretezza del versamento effettuato dal
  lavoratore a ciascuna organizzazione sindacale.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-415 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0415 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=041500 00 FASCIDC=11DDL0415 SORTNAV=0041500 000 00000 ZZDDLC415 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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