| 1. I contratti collettivi, anche aziendali, possono
prevedere, per le imprese od unità produttive il cui livello
di occupazione sia inferiore a quello previsto dal comma 1
dell'articolo 1, ma nelle quali siano occupati almeno cinque
prestatori di lavoro, le modalità per l'elezione, ad
iniziativa dei lavoratori, di delegati aziendali o di cantiere
ovvero di delegati interaziendali, eletti questi ultimi per
zone o per altri ambiti di riferimento definiti dai contratti
medesimi.
2. I delegati interaziendali debbono essere dipendenti di
una delle imprese interessate. Competono ai delegati di cui al
comma 1 i compiti ed i diritti dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali ed i permessi retribuiti loro
spettanti, in ragione di un'ora all'anno, salvo diversa e più
favorevole previsione dei contratti, per ciascun dipendente
addetto alle imprese interessate, sono ripartiti, qualora si
tratti di delegati interaziendali, tra le imprese stesse in
proporzione al numero dei rispettivi dipendenti.
3. I lavoratori delle imprese od unità produttive di cui al
comma 1 hanno diritto di riunirsi durante l'orario di lavoro
nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la
normale retribuzione. Tali riunioni si svolgono fuori dai
luoghi di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti
collettivi. Le riunioni sono convocate dal delegato aziendale
o interaziendale con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro.
4. Ai fini del calcolo della soglia numerica si seguono i
criteri indicati dal comma 9 dell'articolo 1. I lavoratori ivi
previsti partecipano alla nomina del delegato sindacale
aziendale o interaziendale ed alle riunioni di cui al comma
3.
5. Il delegato sindacale di cui al comma 1 gode della
tutela contro i licenziamenti ingiustificati di cui ai commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e di quella in tema di trasferimenti
disposta dall'articolo 22 della stessa legge.
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6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nelle imprese od unità
produttive di cui al comma 1 deve comunque provvedersi alla
trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti
che ne effettuino la richiesta, con modalità tali da
assicurare la segretezza del versamento effettuato dal
lavoratore a ciascuna organizzazione sindacale.
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