| 1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificati dalla legge 8
agosto 1985, n. 426, sono stipulati, dalle delegazioni o dai
soggetti ivi previsti, con le organizzazioni sindacali
nazionali rappresentantive di cui al comma 2 dell'articolo 4
della presente legge e con le confederazioni cui essi
aderiscono.
2. Salvo diversa disposizione di legge gli accordi
decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sono stipulati dalle delegazioni di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo con le rappresentanze sindacali di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero,
congiuntamente con le rappresentanze stesse, con le
organizzazioni sindacali provinciali o regionali aderenti ai
sindacati nazionali rappresentativi di cui al comma 2
dell'articolo 4.
3. Le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo di comparto non possono essere recepite ed
emanate con decreto del Presidente della Repubblica quando si
tratti di accordo stipulato da organizzazioni sindacali che,
complessivamente, abbiano ricevuto adesioni, nelle elezioni di
cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1,
inferiori al 60 per cento dei votanti.
4. Alle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo decentrato non può darsi esecuzione mediante gli
atti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge
29 marzo 1983, n. 93, quando le rappresentanze sindacali
firmatarie rappresentino complessivamente, secondo i
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criteri elettorali di cui allla lettera b) del comma 3
dell'articolo 1 della presente legge, meno del 60 per cento
dei votanti nelle unità amministrative interessate.
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