| 1. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare a tutti i
lavoratori che da lui dipendono i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali elette ai
sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 ovvero, congiuntamente
con le rappresentanze stesse, dai sindacati provinciali di
categoria aderenti a sindacati nazionali rappresentativi di
cui al comma 1 dell'articolo 4. In ogni caso, quali che siano
i soggetti contraenti, i contratti aziendali non possono
disporre dei diritti dei singoli lavoratori derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e di altri contratti o
accordi collettivi, se non nelle ipotesi determinate da
speciali previsioni di legge, e se non vengono stipulati da
soggetti che rispondano ai requisiti richiesti dall'articolo
10.
2. Quando le rappresentanze sindacali firmatarie del
contratto di cui al comma 1 rappresentino complessivamente,
secondo i criteri elettorali di cui ai commi 3, lettera
b) e 7 dell'articolo 1, meno del 50 per cento dei
votanti, l'efficacia del contratto stesso è sospensivamente
condizionata alla sua approvazione, mediante referendum
indetto dagli stessi soggetti firmatari, da parte della
maggioranza assoluta dei lavoratori che ne sono
interessati.
3. Il contratto collettivo aziendale può altresì essere
sottoposto a referendum risolutivo qualora ne facciano
richiesta, entro 30 giorni dalla sua stipulazione, una o più
delle rappresentanze sindacali non firmatarie, che abbiano
complessivamente raccolto, nelle elezioni di cui alla lettera
b) del comma 3 od al comma 7 dell'articolo 1, almeno un
terzo dei voti validamente espressi, ovvero quando ne faccia
richiesta, entro il medesimo termine, un terzo dei lavoratori
interessati.
4. La richiesta di referendum sospensivo ovvero
risolutivo deve essere comunicata,
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nel termine di cui al comma 3, al datore di lavoro ed alle
altre rappresentanze sindacali aziendali comunque costituite,
ed il referendum deve aver luogo entro due mesi dalla
richiesta. Gravano sul datore di lavoro gli obblighi di cui al
comma 1 dell'articolo 2 e si applicano le disposizioni di cui
al comma 4 del medesimo articolo.
5. Ove la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati
approvi la proposta di risoluzione, il contratto collettivo
aziendale perde efficacia dalla data della sua stipulazione o
da quella diversa alla quale il contratto stesso faccia
risalire i suoi effetti.
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