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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1783
DDL0415-0009
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Il datore di lavoro è tenuto ad applicare a tutti i
  lavoratori che da lui dipendono i contratti collettivi
  aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali elette ai
  sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 ovvero, congiuntamente
  con le rappresentanze stesse, dai sindacati provinciali di
  categoria aderenti a sindacati nazionali rappresentativi di
  cui al comma 1 dell'articolo 4.  In ogni caso, quali che siano
  i soggetti contraenti, i contratti aziendali non possono
  disporre dei diritti dei singoli lavoratori derivanti da
  disposizioni inderogabili della legge e di altri contratti o
  accordi collettivi, se non nelle ipotesi determinate da
  speciali previsioni di legge, e se non vengono stipulati da
  soggetti che rispondano ai requisiti richiesti dall'articolo
  10.
    2.  Quando le rappresentanze sindacali firmatarie del
  contratto di cui al comma 1 rappresentino complessivamente,
  secondo i criteri elettorali di cui ai commi 3, lettera
  b)  e 7 dell'articolo 1, meno del 50 per cento dei
  votanti, l'efficacia del contratto stesso è sospensivamente
  condizionata alla sua approvazione, mediante  referendum
  indetto dagli stessi soggetti firmatari, da parte della
  maggioranza assoluta dei lavoratori che ne sono
  interessati.
    3.  Il contratto collettivo aziendale può altresì essere
  sottoposto a  referendum  risolutivo qualora ne facciano
  richiesta, entro 30 giorni dalla sua stipulazione, una o più
  delle rappresentanze sindacali non firmatarie, che abbiano
  complessivamente raccolto, nelle elezioni di cui alla lettera
  b)  del comma 3 od al comma 7 dell'articolo 1, almeno un
  terzo dei voti validamente espressi, ovvero quando ne faccia
  richiesta, entro il medesimo termine, un terzo dei lavoratori
  interessati.
    4.  La richiesta di  referendum  sospensivo ovvero
  risolutivo deve essere comunicata,
 
                              Pag. 18
 
  nel termine di cui al comma 3, al datore di lavoro ed alle
  altre rappresentanze sindacali aziendali comunque costituite,
  ed il  referendum  deve aver luogo entro due mesi dalla
  richiesta.  Gravano sul datore di lavoro gli obblighi di cui al
  comma 1 dell'articolo 2 e si applicano le disposizioni di cui
  al comma 4 del medesimo articolo.
    5.  Ove la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati
  approvi la proposta di risoluzione, il contratto collettivo
  aziendale perde efficacia dalla data della sua stipulazione o
  da quella diversa alla quale il contratto stesso faccia
  risalire i suoi effetti.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-415 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0415 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=005 PAGFIN=0018 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=041500 00 FASCIDC=11DDL0415 SORTNAV=0041500 000 00000 ZZDDLC415 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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