| 1. L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va
inteso nel senso che le assemblee retribuite indette
unicamente dalle rappresentanze sindacali di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge riguardano i lavoratori
che ad esse aderiscono. Va altresì inteso nel senso che i
dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici hanno
diritto di riunirsi in assemblea nelle unità produttive
dell'impresa appaltante o, rispettivamente, appaltatrice in
cui prestano la loro opera.
2. L'articolo 21 della citata legge n. 300 del 1970 va
inteso nel senso che i
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referendum ivi previsti, diversi da quelli di cui alla
presente legge, possono venire indetti da ciascuna
rappresentanza sindacale elettiva di cui al comma 3
dell'articolo 1 della presente legge.
3. Gli articoli 25 e 27 della legge n. 300 del 1970 vanno
intesi nel senso che sono titolari dei diritti ivi previsti le
rappresentanze sindacali comunque costituite nell'impresa o
nell'unità produttiva ovvero nell'unità amministrativa
interessata.
4. Quando le rappresentanze sindacali di cui al comma 3
dell'articolo 1 si siano costituite nell'ambito di due o più
associazioni sindacali nazionali rappresentative previste
dall'articolo 4, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dal
comma 2 dell'articolo 3 si intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentate
nell'impresa od unità produttiva. Quando la formazione di
rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione dei
sindacati nazionali rappresentativi di cui all'articolo 4, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
rappresentanze sindacali, stabiliti in applicazione del comma
2 dell'articolo 3, ovvero del primo periodo del presente
comma, restano immutati.
5. I permessi retribuiti di cui all'articolo 30 della legge
20 maggio 1970, n. 300, si riferiscono ai componenti degli
organi direttivi, provinciali, regionali e nazionali delle
associazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 4
della presente legge.
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