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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1785
DDL0415-0011
Progetto di legge Camera n. 415 - testo presentato - (DDL11-415)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C415. TESTIPDL
...C415.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC415 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va
  inteso nel senso che le assemblee retribuite indette
  unicamente dalle rappresentanze sindacali di cui al comma 1
  dell'articolo 1 della presente legge riguardano i lavoratori
  che ad esse aderiscono.  Va altresì inteso nel senso che i
  dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici hanno
  diritto di riunirsi in assemblea nelle unità produttive
  dell'impresa appaltante o, rispettivamente, appaltatrice in
  cui prestano la loro opera.
    2.  L'articolo 21 della citata legge n. 300 del 1970 va
  inteso nel senso che i
 
                              Pag. 19
 
  referendum  ivi previsti, diversi da quelli di cui alla
  presente legge, possono venire indetti da ciascuna
  rappresentanza sindacale elettiva di cui al comma 3
  dell'articolo 1 della presente legge.
    3.  Gli articoli 25 e 27 della legge n. 300 del 1970 vanno
  intesi nel senso che sono titolari dei diritti ivi previsti le
  rappresentanze sindacali comunque costituite nell'impresa o
  nell'unità produttiva ovvero nell'unità amministrativa
  interessata.
    4.  Quando le rappresentanze sindacali di cui al comma 3
  dell'articolo 1 si siano costituite nell'ambito di due o più
  associazioni sindacali nazionali rappresentative previste
  dall'articolo 4, nonché nella ipotesi di fusione di più
  rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dal
  comma 2 dell'articolo 3 si intendono riferiti a ciascuna delle
  associazioni sindacali unitariamente rappresentate
  nell'impresa od unità produttiva.  Quando la formazione di
  rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione dei
  sindacati nazionali rappresentativi di cui all'articolo 4, i
  limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
  rappresentanze sindacali, stabiliti in applicazione del comma
  2 dell'articolo 3, ovvero del primo periodo del presente
  comma, restano immutati.
    5.  I permessi retribuiti di cui all'articolo 30 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, si riferiscono ai componenti degli
  organi direttivi, provinciali, regionali e nazionali delle
  associazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 4
  della presente legge.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-415 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0415 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=026 PAGFIN=0019 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=041500 00 FASCIDC=11DDL0415 SORTNAV=0041500 000 00000 ZZDDLC415 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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