| 1. Le speciali previsioni di legge che attribuiscono ai
contratti collettivi il potere di disporre sul piano aziendale
di diritti dei singoli lavoratori derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e di altri contratti od accordi
collettivi vanno intese nel senso che l'efficacia generale del
contratto è subordinata alla condizione che le rappresentanze
sindacali elette ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 1,
firmatarie del contratto medesimo anche
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congiuntamente a sindacati provinciali di categoria aderenti
a sindacati nazionali rappresentativi di cui al comma 1
dell'articolo 4, rappresentino, sulla base delle elezioni
previste dai citati commi 3 e 6 dell'articolo 1, più del 50
per cento dei lavoratori votanti addetti all'unità di
riferimento del contratto stesso. Trova applicazione il comma
3 dell'articolo 7.
2. Alle rappresentanze sindacali elette di cui ai commi 3 e
6 dell'articolo 1, che soddisfino ai requisiti di cui al comma
1, anche congiuntamente ad altri organismi sindacali, compete
altresì la legittimazione alla contrattazione aziendale o per
gruppi di imprese in tema di istituti concernenti
l'interessamento dei lavoratori all'andamento economico
aziendale e le forme di previdenza ed assistenza aziendale
integrative di quelle pubbliche. Trova applicazione il comma 3
dell'articolo 7.
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