| 1. Fanno capo alle rappresentanze sindacali elette ai sensi
dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 i diritti di informazione,
consultazione, parere e proposta previsti dalla legge e da
contratti ed accordi collettivi di lavoro, nonché i compiti
che ne conseguono, in tutti i casi in cui ne siano titolari
rappresentanze sindacali d'impresa o di unità produttiva od
amministrativa. Le medesime prerogative fanno capo in ogni
caso alle stesse rappresentanze elette, anche congiuntamente
ad altri organismi sindacali, quando abbiano ad oggetto, con
riferimento ad imprese o gruppi di imprese, unità produttive o
amministrative determinate, l'intervento del sistema delle
integrazioni salariali e la disciplina della mobilità, le
riduzioni di personale, la localizzazione degli impianti, la
consistenza e la struttura dell'occupazione, i programmi di
assunzioni, le scelte ed innovazioni produttive, commerciali,
tecnologiche, gestionali ed organizzative, l'introduzione di
nuovi metodi lavorativi o di nuovi processi di produzione, i
regimi retributivi, di orario e di flessibilità della
prestazione, le attività formative, le condizioni ambientali,
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nonché l'acquisizione dei necessari mezzi di
finanziamento e le informazioni a consuntivo.
2. L'inadempimento degli obblighi previsti dalla legge o da
contratti od accordi collettivi di lavoro, cui corrispondono
le prerogative di cui al comma 1, costituisce impedimento o
limitazione del diritto di attività sindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 1977,
n. 847 e dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n.
146.
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