| 1. Ad eccezione della materia relativa ai permessi
retribuiti per motivi sindacali, si applicano, nella
disciplina dei pubblici impieghi, i princìpi di cui agli
articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonché dell'articolo 30 della legge medesima e
del comma 4 dell'articolo 9 della presente legge, con norme da
emanare in base agli accordi sindacali di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93.
2. Sono abrogati gli articoli 19, 23 e 29 della legge 20
maggio 1970, n. 300, il secondo comma dell'articolo 23 e
l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché
l'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle
disposizioni contenute nella presente legge tutte le clausole
di contratti ed accordi collettivi stipulati prima della data
della sua entrata in vigore, che disciplinano diversamente la
stessa materia.
4. Tutte le controversie relative all'applicazione della
presente legge appartengono alla giurisdizione del pretore in
funzione di giudice del lavoro.
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